Cassation appeal dismissed due to withdrawal; new discriminatory claim introduced in appeal was inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request without formal notification to the respondent. Although the lower court had previously rejected the appeal for introducing a new discriminatory claim, the withdrawal rendered the cassation petition moot. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: A cassation appeal becomes inadmissible due to a subsequent lack of interest if the appellant withdraws the request without formal notification, and the appellant bears the costs.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6379-2022 proposto da: VETRANO ROSARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA WANDA MEZZENA; -ricorrente - contro HASSAN EBNER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN (RP LEGAL TAX), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GRANDI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1553/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 952/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Oggetto R.G.N.6379/2022 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Milano con la sentenza in atti ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Rosaria Vetrano nei confronti di Ebner Hassan ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese processuali per la novità delle censureproposte rispetto alla motivazione della pronuncia di primo grado, posto che in primo grado la Vetrano aveva agito impugnando il recesso sull'unico presupposto della lamentata violazione della sospensione dei licenziamenti stabilita dall'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, laddove invece in appello la stessa ricorrente aveva sostenuto per la prima volta la natura discriminatoria del licenziamento.
Ciò secondo la Corte non era ammissibile in quanto il combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede la specifica censura delle ragioni poste a base della decisione impugnata, mentre nessuna confutazione delle motivazioni adottate dal tribunale era stata svolta nel caso di specie dalla Vetrano la quale anziché criticare la sentenza aveva introdotto in appello una nuova impostazione della domanda. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vetrano Rosaria con un motivo al quale ha resistito Ebner Hassan con controricorso.
Successivamente, con atto depositato in data 28.06.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse; tanto a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, che non risulta tuttavia ritualmente notificata al controricorrente. Le spese vanno poste a carico della parte rinunciante in ragione dei principi di causalità e soccombenza virtuale, ravvisandosi la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di l