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Ordinanza — n. 27508/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows temporary public sector workers' claim for equal pay to permanent counterparts due to discrimination violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27508/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of a public sector worker's claim for equal pay with permanent counterparts. The worker argued that regional regulations and EU directives mandated equal treatment despite lower pay received over a decade. The court ruled that the lower court erred by relying on recruitment methods and professional background rather than the substantive identity of job classifications and functions.

Regesto Legislator

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Art. 18 l.r. Emilia Romagna n. 43/2001; Art. 6 d.lgs. n. 368/2001; The employer bears the burden of proving objective justifications for pay disparities between fixed-term and permanent staff, which must be based on concrete differences in job nature rather than recruitment history or professional origin.

Parole chiave

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public sector discrimination fixed-term vs permanent staff equal pay principle burden of proof employer job classification identity regional public administration non-discrimination directive disparità regionali

Disposizioni normative citate

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Art. 18 l.r. Emilia Romagna n. 43 del 2001
Argomentava che la fondatezza delle proprie ragioni poteva desumersi dall’art. 18 l.r. Emilia Romagna n. 43 del 2001 e dall’art.
Art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001
43 del 2001 e dall’art. 6del d.lgs.
Direttiva europea 1999/70/CE
368 del 2001, invocava, quindi, la parità di trattamento ed il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva europea 1999/70/CE.
Art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
la chiamata diretta; la non omnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti a tempo determinato; la diversa professionalità dei dirigenti a tempo determinato ed indeterminato ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001).
Art. 414 c.p.c.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Di Ciommo Francesco Saverio, premesso:
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.
art. 414 c.p
Con ricorso ex art. 414 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
22161 del 2023, cui questo Collegio si riporta integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 29455/2020
"comparabilità), oppure se a fondamento vi sia una "legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (Cass., Sez. L, n. 29455/2020).
Cass., Sez. L, n. 705/2021
Corte di Giustizia, causa C302/11 e C305/11
Corte di Giustizia, causa C393/11
Cass., Sez. L, n. 8782/2023
Sez. L, n. 13066/2022
Sez. L, n. 715/2020
Sez. L, n. 29455/2020
"comparabilità), oppure se a fondamento vi sia una "legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (Cass., Sez. L, n. 29455/2020).
Sez. L, n. 8782/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33486-2019 proposto da: DI CIOMMO FRANCESCO SAVERIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato MICHELE MISCIONE dal quale è rappresentato e difeso; -ricorrente - contro REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ZOLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 541/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 357/2018; Oggetto Regione Emilia Romagna - Dirigente a tempo determinato– Trattamento retributivo – Dirigenti a tempo indeterminato - Violazione del principio di non discriminazione. R.G.N.33486/2019 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. Rilevato che 1.

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Di Ciommo Francesco Saverio, premesso:

a) di essere dipendente senza soluzione di continuità dall’1.8.1996 della Regione Emilia Romagna in virtù di una pluralità di contratti a termine, quale dirigente nell’ambito dei “Servizi affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale reti infrastrutturali, logica e sistemi di mobilità”;

b) di aver ricevuto dal 2006 al 2016 un trattamento retributivo inferiore ai dirigenti di ruolo di pari inquadramento nonostante l’identità di funzioni; chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al trattamento complessivo percepito dai dirigenti a tempo indeterminato comparabili della Regione Emilia Romagna, con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive. 2.

2. Argomentava che la fondatezza delle proprie ragioni poteva desumersi dall’art. 18 l.r. Emilia Romagna n. 43 del 2001 e dall’art. 6del d.lgs. n. 368 del 2001, invocava, quindi, la parità di trattamento ed il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva europea 1999/70/CE. 3.

3. La sentenza del Tribunale di rigetto delle domande veniva confermata dalla sentenza di appello. 4.

4. In sintesi, la Corte territoriale rilevava che:

a) l’art. 18 della l.r. n. 43 del 2001 prevede la mera parametrazione della retribuzione dei dirigenti a termine a quelli a tempo indeterminato e non l’equiparazione;

b) l’insussistenza della violazione del principio di non discriminazione, insufficienti a tal uopo le allegazioni e le prove offerte dal ricorrente al fine di effettuare un giudizio comparativo;

c) la sussistenza di ragioni obiettive che legittimano la diversità di trattamento (es. la chiamata diretta; la non omnicomprensività del trattamento retributivo dei dirigenti a tempo determinato; la diversa professionalità dei dirigenti a tempo determinato ed indeterminato ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001). 5.

5. Propone ricorso per cassazione il lavoratore articolandolo in tre motivi. 6.

6. Resiste con controricorso la parte datoriale. 7.

7. Parte ricorrente deposita altresì memoria. Considerato che 1.

1. Con il primo mezzo la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 25 del d.lgs. n. 81 del 2015, della clausola 4 della Dir. 1999/70/CE, dell’art. 18 della l.r. Emilia Romagna n. 43 del 2001. 2.

2. Nel motivo si sostiene che in virtù delle norme innanzi indicate al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto presso il datore per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, ovvero quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si d enunzia , quindi , la violazione del principio di parità di trattamento e si l amenta altresì la violazione del principio di non discriminazione,atteso che la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della Direttiva del Consiglio del 28.6.1999 stabilisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il sol fatto di aver un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Si s ostiene, infine, che l’art . 18 della sopraindicata legge regionale deve essereinterpretata alla luce dei parametri normativi e dei principi innanzi richiamati. 3.

3. Nella seconda doglianza viene censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 4.

4. Con il motivo si lamenta la mancata effettuazione del giudizio comparativo tra i dirigenti a termine e quelli a tempo indeterminato, giudizio per l’effettuazione del quale bastava far riferimento alle classificazioni contrattuali come previste ex lege. Si precisa comunque che nel ricorso di secondo grado erano stati i ndividuati i dirigenti a tempo indeterminato incaricati di svolgere funzioni identiche a quelle assegnate al ricorrente. 5.

5. Si c ontesta il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta e non ammessa perché ritenuta ininfluente e valutativa. 6.

6. Con il terzo motivo, infine, si denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero il (successivo) riconoscimento da parte del datore dell’avvenuta violazione del principio di non discriminazione attraverso l’adozione dell’atto dirigenziale n. 14524 del 2015, con il quale veniva effettuata la perequazione del trattamento retributivodel personale a tempo determinato con quello a tempo indeterminato. 7.

7. Il primo motivo va accolto, in adesione al percorso argomentativo di Cass. n. 22161 del 2023, cui questo Collegio si riporta integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 8.

8. Giova riportare i passaggi essenziali della motivazione della sopraindicata pronunzia al fine di rendere immediate le ragioni dell’accoglimento: “l’art. 18 della legge reg. n. 43/2001, dopo aver rimesso alla Regione la facoltà di provvedere, seppure entri limiti prefissati, alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato, stabilisce, al comma 5, che «Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali».

L’esegesi della disposizione è condizionata dall’applicabilità alla fattispecie della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro alla stessa allegato. Al riguardo, questa Corte ha ritenuto (per tutte, Cass., Sez. L, n. 13066/2022) che il rapporto dirigenziale, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, perché lo stesso non può essere ricondotto a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dal comma 2. Ed infatti di detta applicabilità questa Corte non ha mai dubitato allorquando è stata chiamata ad applicare la clausola 4 dell’Accordo quadro ai rapporti dirigenziali a termine instaurati dalle amministrazioni pubbliche sull’applicazione della clausola 4 ai dirigenti sanitari assunti a tempo determinato;

Cass. n. 5516/2015 e Cass. n. 20460/2018 sui dirigenti assunti a termine dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL). Dalla ritenuta applicabilità dell’Accordo quadro, discende che dell’art. 18, comma 5, della legge reg. n. 43/2001 deve essere data un’interpretazione che sia orientata, or dunque, al rispetto dei principi affermati dal giudice eurounitario sul tema della prevenzione degli abusi. In tale contesto, va altresì richiamato l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta il trattamento economico in atto «per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

Lavoratori “comparabili”, nella sola lettura compatibile con il principio di non discriminazione e con la legge nazionale attuativa, sono, pertanto, «quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva», e ciò vale a dire che i dirigenti, di ruolo o non di ruolo, devono intendersi di per sé comparabili, alla stregua dell’espressa disciplina di cui alla legge reg. n. 43/2001, nonché degli elementi comuni della qualifica, di cui è riflesso l’iter di “pesatura” degli incarichi dirigenziali, qui documentato (v. pag. 9 della sentenza impugnata), a meno che dall’esame di tali mansioni in concreto svolte non emergano «ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento» (Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, in causa C-177/10).

La Corte territoriale ha errato, quindi, nel rigettare il ricorso perché non era stata fornita dai lavoratori la prova della “comparabilità” con i dirigenti diruolo delle mansioni svolte, laddove le norme di riferimento impongono, invece, quale regola, in presenza degli elementi qui riscontrati, proprio la parità di trattamento economico, salva l’esistenza di ragioni oggettive ‒ non adeguatamente addotte dall’amministrazione con riguardo alle concrete circostanze di espletamento dell’attività lavorativa ‒ che giustifichino la diversità di trattamento (Cass., Sez.

L, n. 715/2020, cit.). Per essere legittima, la diversitàdi trattamento deve essere, infatti, «giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro» (così Corte di Giustizia 5 giugno 2018, Montero Mateos, punto 56, con richiamo a Corte di Giustizia 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, punto 53, Corte di Giustizia 14 settembre 2016, de Diego Porras, punto 45 e Corte di Giustizia 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, punto 65)».

La regola di diritto eurounitaria è riassumibile nel senso che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato non è consentita, a meno che la specificità delle funzioni la giustifichi (sicché viene a mancare nel dettaglio l'elemento della c.d. "comparabilità), oppure se a fondamento vi sia una "legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (Cass., Sez. L, n. 29455/2020). In definitiva, le “ragioni oggettive”, atte a giustificare una diversità di trattamento, possono essere integrate (per tutte, Cass. n. 705/2021) solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

Orbene, la sentenza impugnata, anche sotto tale essenziale profilo, si è discostata dai principi più volte affermati da questa Corte ed, erroneamente, ha ritenuto non violato nella specie il principio di non discriminazione, pur in presenza «della stessa classificazione dei colleghi di ruolo» (così a pag. 10 della sentenza impugnata), dando ingiustificata evidenza ad elementi non dirimenti perché del tutto estranei alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate, come le modalità di reclutamento (per concorso o per chiamata diretta), la diversa «esperienza professionale» di provenienza dei dirigenti a termine, le concrete modalità di assunzione dell’incarico dirigenziale, l’esigenza (predicabile solo per i dirigenti di ruolo) di uniformare il trattamento economico al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Anche con riferimento alla corretta ripartizione dell'onere mare il trattamento economico al principio di onnicomprensività della retribuzione. Anche con riferimento alla corretta ripartizione dell'onere probatorio, la Corte distrettuale, svalutando l’identità della classificazione professionale rinveniente dalla contrattazione collettiva ed evidenziando che i ricorrenti non avevano fornitola prova della “comparabilità” delle mansioni svolte, non si è affatto uniformata all’indirizzo di legittimità. E’ stato ribadito, infatti, che sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare, quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, nonché l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo (da ultimo, Cass., Sez.

L, n. 8782/2023)”. 9.

9. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi.

10. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demanda to di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

11. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza im