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Ordinanza — n. 27501/2024 — snciv Generato dall'IA

Court holds military teaching contracts are subordinate employment, allowing public liability claim for pay differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27501/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of a public liability claim by a former military instructor. The appellant argued that his annual contract with the Ministry of Defense constituted a subordinate employment relationship, entitling him to pay differences and pension adjustments compared to permanent staff. The court agreed, ruling that such contracts inherently create a subordinate employment relationship with the public administration, thereby validating the claim for unequal treatment.

Regesto Legislator

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Art. 2094 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 229 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2733 c.c.: Contracts for teaching in military schools constitute subordinate employment relationships with the public administration, entitling instructors to equal pay progression and pension benefits compared to permanent personnel.

Parole chiave

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subordinate employment relationship military teaching contracts public liability claim pay difference compensation non-discrimination principle impugnazione di decisioni amministrative ricorso del personale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 229 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2733 c.c.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
12361/2020 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12361/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13387-2019 proposto da: CACCIATORE DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO; -ricorrente - contro MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1132/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 2844/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13387/2019 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC - che, con sentenza del 17 aprile 2019, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da Diego Cacciatore nei confronti del Ministero della Difesa, avente ad oggetto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra l’istante ed il Ministero in forza di convenzioni per l’incarico di docenza presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto a far data dal luglio 1998, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate e della maggior somma dovuta a titolo di TFR; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non provata la subordinazione vertendo la prova su circostanze non decisive per inferire l’esistenza di tale tipologia di rapporto piuttosto che di un rapporto compatibile con lo schema di lavoro in convenzione di cui ai contratti intercorsi tra le parti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Cacciatore, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Difesa; - che il ricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito nell’accertamento della ricorrenza nella specie della subordinazione, avendo valutato isolatamente gli elementi di fatto riconducibili ai relativi indici sintomatici, quando invece il dato essenziale dell’eterodirezione imponeva l’apprezzamento complessivodelle risultanze istruttorie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza, sostenendo, in relazione alle censure sollevate con il motivo che precede, il carattere meramente apparente della motivazione nonché la sua manifesta illogicità ed intrinseca contraddittorietà; - che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è imputato alla Corte territoriale in relazione alla mancata considerazione della circostanza per cui i docenti convenzionati erano tenuti a prestare le c.d.

“ore di disponibilità”, disponibilità idonea ad attestare, nel suo risultare eccedente rispetto all’adempimento della convenuta prestazione di docenza, la piena inserzione del docente nell’organizzazione della Scuola; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 229 e 115 c.p.c. e 2733 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata qualificazione di quanto ammesso dal Ministero in ordine alla circostanza di cui al motivo che precede quale dichiarazione avente valore confessorio da apprezzare quale elemento rilevante ai fini del decidere; - che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell’Aeronautica di cui alla legge n. 1023/1969, ora regolato dagli artt. 1035 e ss. d.lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, regolato dalle norme speciali per esso previste” cui consegue l’ulteriore principio per cui “in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purché non emergano “ragioni obiettive” atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato” (in tal senso Cass. n. 12361/2020 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); - che il primo motivo va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento degli altri e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; - che non sussistono le condizioni processuali richieste ai fini del raddoppio del contributo unificato. -

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte