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Ordinanza — n. 27491/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal by both parties, extinguishing the case without ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27491/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished following the withdrawal of the appeal by the appellant and acceptance by the respondent. The underlying dispute involved a civil servant seeking a specific job classification after a corporate merger. The court ruled that since both parties withdrew, no judgment on the merits was necessary, and the extraordinary contribution for unsuccessful appeals did not apply.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When both parties withdraw an appeal, the proceedings are extinguished without ruling on the merits, and the special contribution for unsuccessful appeals is not due.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings joint withdrawal contribution unificato no ruling on merits labor classification dispute corporate merger inserimento professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
391, u.c., c.p.c.; l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 23175 del 2015);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14936-2021 proposto da: DINALE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARTINETTI, VALERIA VACCHINI, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (già I.S.A. - ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Inquadramento R.G.N.14936/2021 Cron.

Rep. Ud.24/09/2024 CC avverso la sentenza n. 909/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2021 R.G.N. 3657/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Roberto Dinale - dipendente della società ISA Istituto Sviluppo Agroalimentare Spa presso cui aveva prestato servizio inquadrato nell’Area Quadri secondo il CCNL delle Aziende del Gruppo Invitalia – volta ad ottenere nei confronti della ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, presso cui era transitato in seguito ad incorporazione prevista dall’art. 1, commi 659-664, della legge n. 208 del 2015, l’inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile presso l’Istituto incorporante;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. risultano depositati sia l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da Roberto Dinale e dai suoi procuratori, sia l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente, come rappresentata e difesa; 2.pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo;in considerazione dell’accettazione della società controricorrente non occorre provvedere sule spese ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c.; l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte:

Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deci