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Ordinanza — n. 27487/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinct without ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27487/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the withdrawal of the appeal by the appellant and acceptance by the respondent. The appellant, a former employee seeking a specific job classification, had previously lost at the appellate level regarding his employment status transfer. The court ruled that since both parties withdrew, no judgment on the substantive employment law issues was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When both parties withdraw a cassation appeal, the process is extinguished without a decision on the merits, and the extraordinary unified contribution does not apply.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process cassation procedure unified contribution employment classification party withdrawal no merits decision integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
391, u.c., c.p.c.; l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 23175 del 2015);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7080-2021 proposto da: SERRA CARACCIOLO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (già I.S.A. - ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, MAURO PETRASSI che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Inquadramento R.G.N.7080/2021 Cron.

Rep. Ud.24/09/2024 CC avverso la sentenza n. 1146/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 2191/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Alessandro Serra Caracciolo - dipendente della società ISA Istituto Sviluppo Agroalimentare Spa presso cui aveva prestato servizio inquadrato nell’Area Quadri secondo il CCNL delle Aziende del Gruppo Invitalia –volta ad ottenere nei confronti della ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, presso cui era transitato in seguito ad incorporazione prevista dall’art. 1, commi 659-664, della legge n. 208 del 2015, l’inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile presso l’Istituto incorporante;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. risultano depositati sia l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da Alessandro Serra Caracciolo e dal suo procuratore Avv. Antonio Vallebona, sia l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente, come rappresentata e difesa;2.pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo; in considerazione dell’accettazione della società controricorrente non occorre provvedere sule spese ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c.; l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte:

Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così de