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Ordinanza — n. 27449/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a cassation order's fee allocation error due to a clerical discrepancy between reasoning and text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27449/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the initial appeal inadmissible but subsequently corrected a clerical error in the order regarding fee allocation. The petitioner argued that the reasoning stated the Ministry remained unsuccessful while the operative part incorrectly ordered them to pay fees. The court ruled that the discrepancy between the reasoning and the text constituted a material error under Article 287 of the Civil Procedure Code, mandating a correction to reflect that no fees are due.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A material error exists when the written text of a judicial decision contradicts its reasoning, requiring correction to align the operative part with the substantive logic established in the motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical discrepancy cassation order amendment fee allocation error Civil Procedure Code reasoning vs text administrative liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 287 c.p
il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L, n. 16877 dell'11 agosto 2020
Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019
91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019;
Cass. 8 giugno 2023, n. 16221
Cass. 8 giugno 2023, n. 16221).

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Testo completo

ezione di errore materiale, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da Domenico Iannuzzi, ed ha condannato ilMinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che era rimasto intimato, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, 2. con propria istanza, Domenico Iannuzzi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza,nella parte in cui ha condannato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che era rimasto intimato, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; Considerato che: 1.la richiesta è fondata;

2. il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez. L, n. 16877 dell’11 agosto 2020); 3.nel caso di specie , pur risultando dalla lettura della stessa ordinanza (punto 6del “fatto”) che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo era rimasto intimato,nel punto 6 del “diritto” si stabilisce che “le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” e nel dispositivo si afferma:

“La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge”; 4. è del tutto evidente che tali ultime statuizioni sono il frutto di refusi;

5. sussistono, quindi, i presupposti della richiesta correzione;

6. pertanto, in accoglimento della detta richiesta, si dispone, ai sensi degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione della suddetta ordinanza nel senso che la statuizionepresente nel punto 6 del “diritto” va sostituitacon la seguente: “Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio essendo il Ministero rimasto intimato.”, e che il primo periodo del dispositivo va sostituito con il seguente:“La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.”;

7. non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019;

Cass. 8 giugno 2023, n. 16221). PQM La Corte dispone la correzione degli errori materiali rivenuti nell’ordinanza n. 3861 del 2024 di questa Corte di cassazione nel senso della sostituzione della statuizionepresente nel punto 6 del diritto con la seguente: “Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio essendo il Ministero rimasto intimato.”,e della sostituzione del primo periodo del dispositivo con il seguente: “La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro de