Court allows worker's claim for public service seniority and pay progression despite illegal temporary contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision regarding Dominici Carola's employment dispute with ARPALAZIO and Randstad. While the court rejected the argument that pre-service seniority should be ignored, it ruled that the public agency's substitution of the temporary staffing agency meant the worker must receive equal treatment to permanent public employees. Consequently, the court ordered the recognition of seniority for both economic and career progression purposes, mandating payment of corresponding salary differences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2126 c.c.; Art. 36 d.lgs. n. 165/2001; In cases of illegal temporary contracts in the public sector where the public administration substitutes the staffing agency, the worker is entitled to the same seniority and career progression as permanent public employees, ensuring equal treatment under EU Directive 99/70/CE.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16457-2019 proposto da: DOMINICI CAROLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati AMOS ANDREONI e ANDREA SERRETI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ARPALAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro RANSTAD S.P.A. (già OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.); -intimata - Oggetto RAPPORTI INTERINALI R.G.N.16457/2019 Cron.
Rep. Ud.25/09/2024 CC E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: ARPALAZIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e difende; -ricorrente successivo - contro DOMINICI CAROLA, RANSTAD S.P.A. (già OBIETTIVO LAVORO -AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.); -intimati - avverso la sentenza n. 4472/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 3666/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 15 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Rieti che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da Carola Dominici nei confronti dell’ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione a mbientale del Lazio - , avente ad oggetto l’accertamento, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione continuativa e coordinata e di somministrazione a tempo determinato sottoscritti con Obiettivo Lavoro, oggi Randstad S.p.a. ( in virtù d ei quali l’istante aveva prestato servizio presso ARPALAZIO dal 10.11.2004 al 14.1.2010 allorché veniva assunta a tempo indeterminato a seguito di concorso indetto dalla stessa Agenzia),dell’esistenza tra le parti sin dal 2004 di un rapporto di lavoro subordinato con la relativa progressione nonché la condanna dell’ARPALAZIO al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate sino al giugno 2011 e dal luglio 2011 o, in subordine, l’accertamento del diritto dell’istante alla sola progressione di carriera con condanna del pagamento alle stesse differenze retributive; - che la Corte d’Appello si pronunziava, non diversamente dal primo giudice, nel senso dell’illegittimità dei contratti precedenti all’assunzione, rilevando, peraltro , l’infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto ed a far valere, a fini giuridici, l’anzianità di servizio pre-ruolo, con conseguente inquadramento dell’istante nel livello di appartenenza, legittimando la qualificazione del rapporto antecedente alla costituzione tra le parti del rapporto di impiego pubblico come avente natura subordinata esclusivamente il diritto al trattamento retributivo ex art. 2126 c.c., che riconosceva condannando l’Agenzia alle differenze rivendicate; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono la Dominici, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’ARPALAZIO e, con atto successivo, da qualificarsi dunque come ricorso incidentale( cfr.
Cass. S.U. n. 24876/2017), la stessa ARPALAZIO, sulla base di due motivi, in relazione al quale la Dominici non ha svolto difesa alcuna; - che la Ranstad S.p.A, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, l. n. 196/1997 e 23 d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale volta a disconoscere il diritto al riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo fondato sui principi di parità di trattamento e di non discriminazione applicabili anche ai contratti di somministrazione, chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; - che, dal canto suo, l’Agenzia ricorrente incidentale, con il primo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 23 d.lgs. n. 276/2003, 36 d.lgs. n. 165/2001 e della direttiva 2008/104/CE, imputa alla Corte territoriale di essersi discostata dagli orientamenti dalla stessa in precedenza accolti, giungendo erroneamente a sostenere l’applicabilità al lavoro somministrato della direttiva dettata per il contratto a tempo determinato e, così, a riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e di carriera; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c.,32, l. n. 183/2010 e 112 c.p.c, l’Agenzia ricorrente imputa alla Corte territoriale di essere incorsa in un vizio di ultrapetizione, essendo addivenuta al riconoscimento degli effetti economici della progressione di carriera rivendicata dalla Dominici, progressione, che, in difetto della costituzione di un rapporto di pubblico impiego, non poteva essere riconosciuta, in applicazione di una misura risarcitoria estranea all’oggetto della domanda e comunque inapplicabile alla fattispecie; - che, prendendo le mosse dall’esame del ricorso incidentale, in ragione della priorità logica e giuridica della questione proposta, si deve rilevare, con riguardo ad entrambi i motivi ( che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente), la loro infondatezza alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, pronunciatasi a riguardo con la sentenza n. 10399 del 17.4.2024, da intendersi qui integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che ha disposto la cassazione della decisione resa dalla Corte d’Appello di Roma in causa analoga che vedeva coinvolta la stessa ARPALAZIO ed alla quale l’Agenzia ha fatto riferimento nel suo ricorso per censurare lo scostamento da quella pronunzia, orientamento in base al quale nel lavoro pubblico, pur non operando la conversione del rapporto, resta fermo l’anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro intercorrente tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato, effetto che non trova ostacolo nell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e che determina la nullità del rapporto con applicabilità, non della misura risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, non operante in assenza di conversione, ma dell’art. 2126 c.c., da cui discende il riconoscimento del trattamento economico spettante al lavoratore comparabile, comprensivo nella specie degli scatti derivanti dall’anzianità di servizio per essere stati questi attribuiti dall’amministrazione a tutti i dipendenti di ruolo in modo automatico e senza procedure selettive; - che, venendo ora al motivo del ricorso principale, è a dirsi come questo si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento sul punto accolto sempre da Cass. n. 10399/2024, secondo cui, stante l’applicabilità per effetto della sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice all’agenzia di somministrazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, è esclusa qualsivoglia ragione utile a derogare dal principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE (cfr.
CGUE8.9.2011, in causa C-177/10 nonché Cass. n. 24736/2015), implicante il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini tanto economici che giuridici e così, nella specie, l’attribuzione alla Dominici, oltre che del relativo trattamento economico, del livello di inquadramento corrispondente alla progressione di carriera maturata; - che il ricorso principale va, dunque, accolto, mentre va rigettato quelloricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u