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Ordinanza — n. 27361/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses ASL appeal, upholding presumption of paid employment over volunteer status for public hospital doctors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27361/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the ASL Roma I's appeal against a lower court ruling that classified a doctor's work as a subordinate employment relationship rather than voluntary service. The ASL argued the lack of a formal competition for entry and the non-profit nature of the hospital should preclude an employment classification, while the doctor contended she was entitled to remuneration based on the factual conditions of her work. The court dismissed the appeal because the lower court correctly applied the legal presumption of onerousness, noting that the hospital's status as an economic entity and the specific manner of work execution proved the relationship was not truly gratuitous.

Regesto Legislator

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Art. 3, commi 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 502/1992; Art. 2, l. n. 266/1991: The presumption of onerousness for subordinate employment relationships cannot be rebutted merely by proving a future non-monetary benefit, especially when the employer is an economic entity and the work lacks organized volunteer characteristics.

Parole chiave

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subordinate employment relationship volunteer service distinction presumption of onerousness public hospital entity status remuneration for medical services labor law classification rebuttal of gratuitousness riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 3, commi 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 502/1992
Art. 2, l. n. 266/1991
art. 2, l. n. 266/1991), e la configurabilità in termini di lavoro a titolo di volontariato della prestazione resa in favore della ASL, giacché quest’ultima, seppure ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
Art. 51 e 97 Cost.
Art. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001
Art. 2094 c.c.
art. 2126 c.c
165/2001,bensì ha ravvisato un rapporto di impiego di fatto, la cui nullità legittima l’operatività della tutela di cui all’art. 2126 c.c., pacificamente applicabile al pubblico impiego (cfr., da ultimo, Cass.
art. 118 disp. att. c.p
7925/2017 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.); - che la Corte territoriale correttamente ha escluso la sostenuta applicabilità della l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7925/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10821-2019 proposto da: ASL ROMA 1, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SANTINI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MAGLIARI GALANTE VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GUARNACCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO GATTAMELATA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4283/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 2001/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10821/2019 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC - che, con sentenza del 20 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Vittoria Magliari Galante nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Roma I, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto intercorso tra le parti in ragione dell’attività volontaria svolta dall’istante in qualità di medico specialista in oftalmologia presso il reparto UOC di Oculistica dell’Azienda del Complesso Ospedaliero San Filippo Neri dall’1.1.2006 al 31.5.2010, con condanna dell’Azienda al pagamento delle retribuzioni maturate; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non potersi qualificare, ai sensi della legge n. 266/1991, l’attività prestata dall’istante come lavoro svolto a titolo di volontariato, da considerarsi, viceversa, in base agli elementi in fatto accertati in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, quale rapporto di lavoro subordinato, in relazione al quale opera la presunzione dello svolgimento a titolo oneroso, anche quando, come nel caso di specie, sia provato che il lavoratore si riprometta di ricavarne un vantaggio futuro non pecuniario, presunzione, dunque, non superabile in base a quanto alriguardo allegato e provato dalla ASL; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL Roma I, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Magliari Galante; - che la controricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost., 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 2094 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti in termini di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una amministrazione pubblica, difettando nella specie la modalità di accesso per concorso ed essendo viceversa ammissibile sia l’instaurazione tra le parti di un lavoro a titolo di volontariato ( non dovendo essere questo necessariamente organizzato ed essendo la ASL una amministrazione erogatrice di servizi non a fine di lucro), sia la deroga convenzionale alla normale onerosità del lavoro; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ASL ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del fatto che la prestazione resa dalla Magliari Galante era fondata su una mera autorizzazione alla frequentazione del reparto oculistica in base all’iniziativa volontaria della stessa, a prescindere dalla stipula di qualsiasi contratto o di accordo circa l’attribuzione di un compenso, mai rivendicato dall’interessata in oltre quat tro anni di frequentazione; - che il primo motivo, nella parte in cui valorizza, ai fini della sostenuta illegittimità della pronunzia della Corte territoriale, la non ricorrenza nella specie dei requisiti necessari per la valida costituzione di un rapporto di impiego pubblico, si rivela inammissibile, perché non pertinente rispetto alla ratio decidendidella pronuncia impugnata; - che la Corte territoriale, infatti, non ha reso una pronunzia costitutiva di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato con violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001,bensì ha ravvisato un rapporto di impiego di fatto, la cui nullità legittima l’operatività della tutela di cui all’art. 2126 c.c., pacificamente applicabile al pubblico impiego (cfr., da ultimo, Cass. n. 12868/2024), tutela che implica il riconoscimento della retribuzione relativa alla prestazione resa, da ritenersi dovuta in base alla presunzione di onerosità di ogni rapporto di lavoro di natura subordinata, “salva la prova – da fornirsi da colui che la contesta -della gratuità della prestazione resa, prova che non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell’accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di circostanze soggettive e oggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra essi intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro” (così Cass. n. 7925/2017 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.); - che la Corte territoriale correttamente ha escluso la sostenuta applicabilità della l. n. 266/1991, che richiede l’esercizio in forma organizzata dell’attività di volontariato (cfr. art. 2, l. n. 266/1991), e la configurabilità in termini di lavoro a titolo di volontariato della prestazione resa in favore della ASL, giacché quest’ultima, seppure ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, ai sensi dell’art. 3, comm i 1 bis e 1 ter , d.lgs. n. 502/1992,nel testo applicabile ratione temporis , è qualificabil e ente pubblic o economic o e non come soggetto erogat ore di servizi senza fini di lucro ( recita, infatti, il citato art. 3 :

In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale….Le aziende di cui ai commi 1 e 1- bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.); - che inammissibile risulta il secondo motivo, atteso che il fatto del quale si assume omesso l’esame , ovvero l’essere stata la Magliari Galante ammessa al reparto solo come medico frequentatore, è stato puntualmente valutato e, comunque, si appalesa non decisivo alla stregua dell’orientamento da ultimo sopra richiamato, stante l’irrilevanza, ai fini della prova della gratuità della prestazione, del vantaggio alternativo che avrebbe potuto derivarne in futuro all’interessato; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per i