Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27357/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual misrepresentation and improper notification venue.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27357/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's legal arguments relied on a factual reconstruction that contradicted the established facts of the lower court judgments. The appellant failed to demonstrate that the lower courts erred in law, as their findings regarding the employer's compliance with pandemic safety measures and the employee's absence were supported by evidence. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a mere disagreement on the evaluation of facts rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 414 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds rely on a factual reconstruction inconsistent with the lower court's findings, or if the notification of the appeal was made to the wrong counsel without curing the defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual reconstruction improper notification venue double conformity labor dispute dismissal cessazione d'impiego protezione dalla disdetta licenziamento abusivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 414 c.p.c.
Essaber Bouzekri, con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio Musa Trasporti s.r.l.
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna di parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r.
art. 414 c.p
Essaber Bouzekri, con ricorso ex art. 414 c.p.c.
art 2087 c.c
b) non era emerso che l’astensione dall’attività lavorativa fosse stata preannunciata e correlata agli asseriti – e indimostrati- inadempiment i all’obbligo datoriale ex art 2087 c.c.
art. 1460 c.c
81/2008, al quale il lavoratore aveva fatto riferimento solo nella lettera di giustificazioni, in contrasto con la buona fede che deve accompagnare l’esercizio della facoltà di cui all’art. 1460 c.c.
art. 32 Cost
81/2008 e dell’art. 32 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13667/2007
Cass. n. 5947/2023
348 ter, ultimo comma c.p.c., non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 5947/2023, Cass.
Cass. n. 26774/2019
Cass. n. 19001/2016
26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.
Cass. n. 5528/2014
19001/2016, Cass. n. 5528/2014), le censure formulate si risolvono in un mero dissenso valutativo, intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell’errore in diritto ascritto al giudice di merito.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24671-2023 proposto da: ESSABER BOUZEKRI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARCHESE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MUSA TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALAMONERI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2214/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 3037/2022;

Oggetto R.G.N.24671/2023 Cron. Rep. Ud.02/10/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato GIACOMOANTONIO RUSSOper delega verbale dell'avvocato GIOVANNI MARCHESE; udito l'avvocato MAURIZIO CALAMONERI. FATTI DI CAUSA 1. Essaber Bouzekri, con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio Musa Trasporti s.r.l. impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli sulla base di contestazione che addebitava al lavoratore l’assenza ingiustificata dal lavoro nel giorno 13 marzo 2020; chiedeva l’accertamento della illegittimità del licenziamento e la condanna della società datrice al pagamento in suo favore delle mensilità maturate dalla data del licenziamento a quella di scadenza naturale del contratto a termine.

2. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

3. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione osservando che:

a) erano rimaste indimostrate le generiche asserzioni del ricorrente in merito agli inadempimenti datoriali in punto di adozione di cautele antipandemiche risultando per contro dalla prova orale e documentale la adozione delle suddette cautele (acquisto di DPI, procedure di sanificazione ecc.);

b) non era emerso che l’astensione dall’attività lavorativa fosse stata preannunciata e correlata agli asseriti – e indimostrati- inadempiment i all’obbligo datoriale ex art 2087 c.c. con riferimento all’emergenza pandemica;

c) tanto escludeva la qualificazione dell’assenza come espressione di autotutela ai sensi dell’art. 44 d. lgs. n. 81/2008, al quale il lavoratore aveva fatto riferimento solo nella lettera di giustificazioni, in contrasto con la buona fede che deve accompagnare l’esercizio della facoltà di cui all’art. 1460 c.c. ;

d) la mancata presentazione al lavoro aveva creato, data la mansione di autista del dipendente, un grave disservizio in capo alla società datrice di lavoro.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Essaber Bouzekri sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

5. Il PG ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1460 c.c. e dell’art. 44 d. lgs. n. 81/2008 e dell’art. 32 Cost. . Richiamati i principi in tema di obblighi datoriale di protezione ex art. 2087 c.c., sostiene che l’assenza contestata risultava nello specifico giustificata dalla mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure per la salvaguardia della tutela nei luoghi di lavoro, in particolare in correlazione con l’emergenza pandemica da Covid 19. Assume che Musa Trasporti s.r.l. non si era dotata di alcun protocollo di sicurezza anticontagio per cui l’unica soluzione per il lavoratore a tutela della salute era quella della sospensione dell’attività lavorativa in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza; in via subordinata deduce difetto di proporzionalità della sanzione.

2. Preliminarmente, deve essere respinta la eccezione della parte controricorrente relativa alla notificazione del ricorso per cassazione, effettuata ai procuratori della società costituiti nel giudizio di primo grado anziché al procuratore costituito nel giudizio di appello, avendo il giudice di legittimità chiarito che Lanotifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità dellanotifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione ocostituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (nella specie è stata ritenuta affetta da nullità lanotifica effettuata presso il difensore diprimo grado invece che presso quello del giudizio d'appello ( Cass. 13667/2007).

3. Ciò posto il motivo è inammissibile perché le critiche articolate, veicolate attraverso la deduzione di violazione e falsa applicazione di norma di diritto, si fondano su una ricostruzione fattuale della concreta fattispecie che non corrisponde a quella alla base della sentenza impugnata. 3.1. La Corte di merito ha, in primo luogo, accertato che le generiche asserzioni relative agli inadempimenti datoriali nell’adozione delle cautele antipandemiche erano rimaste del tutto indimostrate, essendo, al contrario, stata accertata l’adozione di tali cautele, in particolare, con riguardo all’acquisto dei DPI in quel periodo necessari ai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa.

In secondo luogo, ha pure ritenuto che l’astensione dall’attività lavorativa, quale espressione dell’eccezione di inadempimento, non era stata preannunciata e correlata agli asseriti inadempimenti della società in relazione agli obblighi ex art. 2087 c.c., come coerente con il criterio di buona fede. cosicché non risultava utilmente invocabile l’autotutela ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81 del 2008. 3.2. A fronte di tale accertamento di fatto, coperto da “doppia conforme” ex art. 348 ter, ultimo comma c.p.c., non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), le censure formulate si risolvono in un mero dissenso valutativo, intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell’errore in diritto ascritto al giudice di merito. 3.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna di parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se