Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Unicoop Firenze, filed a recourse against a lower court judgment involving multiple defendants but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22704/2023 R.G. proposto da : UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in FERRARA VIA GARIBALDI 90, presso lo studio dell’avvocato FORTE GAETANO (FRTGTN64C29H703Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINUZZI CHIARA (MRNCHR70R46D548S) -ricorrente- contro ANDREONI SERENA, BOGGI CRISTINA, GIOIA ANTONINO, BINI ELISABETTA, BORRONI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO (FRNRCR54D13G273Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTE ANDREA (CNTNDR66E17D883Y) -controricorrenti- nonchè contro DELLA TORRE TERESA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.351/20 23depositata il 16/05/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il