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Ordinanza — n. 27309/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to distinguish facts between first instance and second instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27309/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenza Platino's appeal against a disciplinary suspension imposed by Poste Italiane S.p.A. for alleged misconduct in handling judicial booklets. The plaintiff argued the lower court failed to properly evaluate the facts, but the court found her arguments focused on the merits rather than procedural violations. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because the plaintiff failed to demonstrate that the factual basis of the first-instance decision differed from that of the second-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to distinguish the factual grounds relied upon by the first-instance judgment from those relied upon by the second-instance judgment, thereby preventing the Court from verifying the alleged violation of law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal double conformity factual grounds distinction art 360 c.p.c. art 348 ter c.p.c. disciplinary sanction poste italiane risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 nn.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 nn.
Art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.
In relazione agli aspetti di merito sopra evidenziati, astrattamente riconducibili al vizio di motivazione, la revisione del ragionamento decisorio, risulta comunque preclusa venendo in rilievo un’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter ultimocomma c.p.c.
Art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r.
art. 11 comma 6 Cost
civ., dell’art. 11 comma 6 Cost., dell’art.
art. 410 c.p
183/2010 - il 24.11.2010 - che aveva reso facoltativo il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
art. 56 c.c
n.300/1970, dell’art. 56 c.c.n.l.
art. 412 bis c.p
art. 410 cod.proc. civ
183/2010 - il 24.11.2010 - che aveva reso facoltativo il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
art. 410, comma 7 c.p
183/2010 - il 24.11.2010 - che aveva reso facoltativo il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14468/2015
Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che quest’ultima censura, e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr., fra le altre, Cass. n. 14468/2015) .
Cass. n. 16700/2020
tra le altre, Cass. n. 16700/2020, Cass.
Cass. n. 24298/2016
16700/2020, Cass. n. 24298/2016, Cass.
Cass. n. 5353/2007
24298/2016, Cass. n. 5353/2007, Cass.
Cass. n. 11501/2006
5353/2007, Cass. n. 11501/2006).
Cass. n. 5947/2023
Cass. n. 26774/2019
Cass. n. 19001/2016
26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.
Cass. n. 5528/2014
19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come in concreto non avvenuto.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24365-2019 proposto da: PLATINO VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ALESSANDRIA 17, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CASIMIRO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO VALLONE; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARIA ROSARIA URSINO, MARIORENATO CRUPI, MAURO PANZOLINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 45/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 321/2016 Oggetto R.G.N.24365/2019 Cron.

Rep. Ud.10/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice di primo grado in accoglimento del ricorso di Poste Italiane s.p.a. accertava la legittimità della sanzione disciplinare di sospensione per cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione, irrogata alla dipendente Vincenza Platino sulla base di contestazione che addebitava alla Platino di avere, in relazione a due mandati per complessivi euro 114.741,73,00, emessi dal Tribunale di Enna per assegnazione di somme in favore del Banco di Sicilia - che aveva promosso azione esecutiva nei confrontidi due debitori - compilato vaglia postali in commutazione dei due libretti giudiziari intestandoli non già al creditore Banco di Sicilia ma in favore dei debitori stessi -i quali avevano poi provveduto a riscuotere le somme- sottraendole alla parte creditrice assegnataria; in conseguenza dell’operazione il Banco di Sicilia aveva intimato a Poste Italiane s.p.a. il pagamento della complessiva somma, oltre accessori in favore della cessionaria del credito.

2. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione respingendo il ricorso della dipendente.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Vincenza Platino sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, dell’art. 31 l. n. 183/2010, degli artt. 410 e sgg. e 412 bis c.p.c, dell’art. 11 disp prel . cod. civ., dell’art. 11 comma 6 Cost., dell’art. 6 CEDU, dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale. La sentenza impugnata è censurata per avere respinto la eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso fondata sul rilievo che Poste Italiane s.p.a. non aveva provveduto al relativo deposito entro il termine perentorio di dieci giorni,decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’art. 31 l. n. 183/2010 - il 24.11.2010 - che aveva reso facoltativo il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. fino ad allora previsto come obbligatorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia censurando la sentenza impugnata per avere respinto le doglianze concernenti il difetto di immediatezza della contestazione.

3. Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia censurando la mancata considerazione di una serie di circostanze asseritamente dimostrative della correttezza e diligenza dell’espletamento delle mansioni assegnate alla dipendente.

4. Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n.300/1970, dell’art. 56 c.c.n.l. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia censurando la sentenza impugnata per la omessa considerazione, anche in relazione al giudizio di proporzionalità, delle concorrenti condotte di responsabilità di superiori e terzi nel prodursi del danno che si assume non conseguenza di errore ascrivibile alla lavoratrice.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di gravame con il quale la lavoratrice aveva dedotto la inammissibilità della domanda di Poste Italiane s.p.a. per non avere la società provveduto al deposito del ricorso giudiziale nel termine di dieci giorni dalla data del 24 novembre 2010, di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, il cui art. 31 aveva reso facoltativo il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ; ha infatti ritenuto che in virtù del principio tempus regit actum la disciplina applicabile in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione fosse quella antecedente alla entrata in vigore della l. n. 183/2010, ulteriormente osservando che la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione era pervenuta all’Ulpmo il 23.11.2010; ha quindi concluso per il pieno rispetto della scansione temporale prevista dalla disciplina ex artt. 410 e 412 bis c.p.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 183/2010 che ha ritenuto ratione temporis, non applicabile.

Il Collegio ritiene di confermare la decisione sul pnto sia pure sulla base di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello del giudice di merito. 5.2. In fatto è pacifico che con nota pervenuta alla società datrice in data 18.11.2010 la Platino, ai sensi dell’art. 7 l. n.300/1970 nel testo all’epoca vigente, ha chiesto l’attivazione della procedura di conciliazione mediante la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, e che con nota in data 19.11.2010 pervenuta all’Uplmo il 23.11.2010, la società Poste Italiane ha proposto tentativo obbligatorio di conciliazione, disciplinato dall’allora vigente art. 412 bis c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 183/2010, entrata in vigore il 24.11.2010. 5.3.

Come chiarito da questa Corte, la facoltà del datore di lavoro, prevista dall'art. 7, settimo comma, della legge n.300 del 1970, di adire l'autorità giudiziaria, è esercitata con la presentazione, nei dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio provinciale del lavoro, della richiesta prevista dagli artt. 410, primo comma e 410 bis cod. proc. civ., diretta a promuovere il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione, e tale presentazione è sufficiente a conservare la (pur sospesa) efficacia della sanzione disciplinare applicata, rilevando a tal fine la sola manifestazione della volontà del datore e non già che questi comunichi il relativo atto al lavoratore(v. tra le altre, Cass. n. 21760/2006) . 5.4.

Sono state rispettate le scansioni temporali dell’art. 7, comma 7, l n. 300/1970 che nel prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di lavoro unasanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entrodieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, impone al medesimo datore, che intenda declinare la competenza arbitrale e ricorrere al giudice ordinario, di promuovere, entro lo stesso termine didieci giorni, il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 cod.proc. civ., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione della medesima (Cass. n. 14352/2015, Cass. n. 12457/2011). 5.5.

Dalle dette scansioni temporali si evince che al momento della entrata in vigore - il 24.10.2010 - della l. n. 183/2010, era già in corso la fase dell’espletamento del tentativo – all’epoca obbligatorio - di conciliazione, indispensabile al fine dellaprocedibilità della domanda giudiziale della datrice di lavoro, dovendo ulteriormente rimarcarsi che la disciplina all’epoca vigente non stabiliva alcun termine per il deposito del ricorso giudiziale connesso alla conclusione della procedura di conciliazione, limitandosi a sancire che nelle more la sanzione disciplinare era sospesa. 5.6.

Ciò posto, ricordato che la legge n. 183/2010 non detta alcuna specifica disciplina in tema di norme transitorie, non è dato comprendere la base normativa sulla scorta della quale si assume che la originaria ricorrente Poste Italiane s.p.a. avrebbe dovuto depositare il ricorso giudiziale nel termine di dieci giorni dalla entrata in vigore della legge suindicata. Tale conclusione in particolare non può essere tratta dall’art. 31 l. n. 183/2010 che ai sensi dell’art. 11 preleggi non dispone che per l’avvenire. Neppure tale previsione può essere recuperata sulla base del principio dell’applicabilità alle norme processuali/procedurali del principio “tempus regit actum”; ciò per la dirimente considerazione che all’epoca di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 la fattispecie procedurale delineata dal comb. disp. dell’art. 7 St. lav. e dell’art. 410 c.p.c. in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione, finalizzata al realizzarsi dell’effetto di procedibilità della domanda giudiziale per la parte che avesse inteso adire la autorità giudiziale si era ormai conclusa; la società Poste Italiane s.p.a., per come pacifico, nel rispetto della disciplina vigente all’epoca e quindi del prescritto termine di dieci giorni, aveva provveduto a promuovere il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione.

In relazione alla fase successiva, l’unico effetto collegabile alla disciplina sopravvenuta dettata dall’art. 31 l. n. 183/2010 cit., è quello del venir meno della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rappresentata dal tentativo obbligatorio di conciliazione, divenendo a tal fine irrilevante sia la adesione della controparte ex art. 410, comma 7 c.p.c., sia la necessità dell’espletamento del tentativo nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 410 bis c.p.c., abrogato dall’art. 31, comma 16°, l. n. 183/2010.

Quanto ora osservato escludeva quindi la necessità per Poste Italiane s.p.a. di adire l’autorità giudiziaria nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, dovendosi ulteriormente rimarcare che in assenza di espressa previsione di legge, la configurabilità di un termine natura sostanzialmente decadenziale, come prospettato dalla odierna ricorrente, si pone in contrasto con la esigenza di tutela della piena esplicazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.( sul punto, nel senso della inammissibilità di un’interpretazione estensiva delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità,v. tra le altre, Cass. n. 967/2004).

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. 6.1. La modalità di formulazione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, denunziata in ciascuno dei motivi, non è infatti conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che quest’ultima censura, e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr., fra le altre, Cass. n. 14468/2015) . E’ stato altresì affermato che il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione ( v. tra le altre, Cass. n. 16700/2020, Cass. n. 24298/2016, Cass. n. 5353/2007, Cass. n. 11501/2006). 6.2.

Parte ricorrente, pur formalmente censurando la sentenza impugnata (anche) sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non specifica l’errore di interpretazione o di applicazione ascrivibile al giudice di appello ma incentra le proprie critiche su aspetti che investono il merito, quali la valutazione di tempestività della contestazione (secondo motivo), la correttezza e diligenza della lavoratrice (terzo motivo), la ricostruzione della responsabilità della Platino in particolare in relazione alla responsabilità di altri soggetti (quarto motivo). 6.3.

In relazione agli aspetti di merito sopra evidenziati, astrattamente riconducibili al vizio di motivazione, la revisione del ragionamento decisorio, risulta comunque preclusa venendo in rilievo un’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter ultimocomma c.p.c. . Secondo l'orientamento già espresso da questa Corte infatti il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n. 5947/2023 Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come in concreto non avvenuto.

Quanto ora osservato assorbe il rilievo della modalità non autosufficiente di evocazione delle circostanze asseritamente omesse e della deduzione del vizio motivazionale in termini non conformi all’attuale art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. .

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del