Italian Court of Cassation allows material error correction to order lawyer's fees deduction for opposing party. 2024-10-22
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own order regarding the deduction of legal fees. The court found that while expenses were awarded, the specific order to deduct them from the opposing party's account was omitted. Consequently, the court ordered the integration of the previous decision to include the mandatory deduction clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted order on the deduction of a lawyer's fees is the material error correction procedure, which applies even to Supreme Court rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23329-2019 proposto da: VERINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96/C, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GABBANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO D'AMICO; -ricorrente - contro LU.PA S.R.L. (anche quale incorporante della TEKNOFKUID S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO N. 1, presso lo Studio Legale MINUCCI, rappresentata e difes a dall'avvocato FABRIZIO BONATO; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13647/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N.23329/2019 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 CC RILEVATO CHE L'avv. Fabrizio Bonato ha chiesto lacorrezione dell'errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata in data 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019 tra Verini Francesco e LU.PA S.R.L. (anche quale incorporante della Teknofluid S.r.l.), difeso dall'avv. Fabrizio Bonato, laddove in dispositivo è stato condannato il Verini al pagamento dellespese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00 ed altri accessori di legge ma non è stata disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in memoria.
Il ricorso percorrezione di errore materiale è stato notificato a Francesco Verini che non si è costituito. CONSIDERATO CHE L'istanza è fondata. Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017:"In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.- che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione"; v. anche Cass., n. 5082 del 2024;
Cass., sez. un., n. 4353 del 2023). Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all'indirizzo secondo cui il ricorso percorrezione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione dellespese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce,ex art.287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta dicorrezione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022).
In questo caso, dalla lettura della memoria depositata in vista dell’udienza di decisione risulta che venne chiesta la distrazione dellespese a favore del difensore; con l’ordinanza n. 13647/2024 questa Corte ha disposto sullespese omettendo, però, di provvedere alla distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa. Sussistono, quindi, i presupposti per lacorrezione del dispositivo della sentenza n. 13647/2024 come richiesto. Non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata il 16/5/2024, nell'ambito del giudizio al RG n. 23329/2019, sia integrato come segue: dopo le parole "oltre spese generali al 15% ed accessori di legge" si aggiunga "con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta"; manda alla cancelleria per la prescritta annot