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Ordinanza — n. 27292/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appeal dismissal, ruling procedural default constitutes a loss of party for cost allocation purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's dismissal of the appeal, ordering the Region to pay second-instance costs. The appellant argued that the lower court erred by awarding costs solely based on the procedural nature of the dismissal, ignoring the principle of loss. The Court ruled that any judgment closing a phase of the trial, even if procedural, creates a situation of loss for the opposing party, thereby justifying cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 91, Art. 92 comma 2 cod. proc. civ.: A declaration of inadmissibility of an appeal constitutes a loss of the opposing party, entitling the successful party to cost compensation regardless of whether the decision was based on merits or procedural grounds.

Parole chiave

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cost compensation procedural default loss of party appeal dismissal civil procedure code anzianità di servizio riesame della rendita AI accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
10911/2001), ai sensi dell’art. 91 cod.
Art. 92 comma 2 cod. proc. civ.
Occorre premettere che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92, comma 2, cod.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l.
art. 348 cod. proc. civ
La Regione Campania non compariva in giudizio né all’udienza di discussione fissata per il giorno 3/11/2022 né alla successiva udienza fissata dalla Corte ex art. 348 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
10911/2001), ai sensi dell’art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10911/2001
D’altra parte, occorre aggiungere che, secondo consolidato orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di “sentenza che chiude il processo” (Cass. n. 10911/2001), ai sensi dell’art.
Cass. n. 15847/2024
Orbene - premesso che, nella specie, essendo stata parte appellante la Regione Campania, soltanto quest’ultima avrebbe avuto interesse ad impugnare la declaratoria di improcedibilità dell’appello – resta il fatto che, come questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 15847/2024; Cass.
Cass. n. 6424/2024
15847/2024; Cass. n. 6424/2024; Cass.
Cass. n. 7024/2022
6424/2024; Cass. n. 7024/2022, che a sua volta richiama Cass n.
Cass. n. 12484/2020
Cass. n. 9512/1999
Cass. n. 9512/1999; Cass.
Cass. n. 7389/1996
9512/1999; Cass. n. 7389/1996), ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30089/2022 R.G. proposto da: SPALLONE ALBERTO ALFONSO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI NUCIFERO, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA; -intimata - Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott.

FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Oggetto:Altre ipotesi pubblico impiego – attività lavorativa svolta presso struttura commissariale –improcedibilità appello –spese processuali RGN 30089/2022 Pag.avverso la sentenza n. 4486/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/22/2022 R.G.N. 3303/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. L’odierno ricorrente, avendo prestato dal 5/10/1981 attività lavorativa presso il Commissariato Straordinario di Governo per la Campania, aveva agito nei confronti della Regione Campania (nei cui ruoli era stato inserito attraverso le LL.RR. n. 4/1990 e n. 8/1990) per ottenere il riconoscimento dell’anzianità (e il conseguente adeguamento della Retribuzione Individuale di Anzianità - RIA - ) in relazione al periodo di lavoro svolto presso il Commissariato ai dell’art. 12 della l. n. 730/1986.

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso e la sentenza passava in giudicato.

3. La Regione Campania impugnava tardivamente detta sentenza. Il ricorrente si costituiva nel giudizio di appello ed eccepiva la tardività dell’impugnazione e di il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Regione Campania non compariva in giudizio né all’udienza di discussione fissata per il giorno 3/11/2022 né alla successiva udienza fissata dalla Corte ex art. 348 cod. proc. civ. per il 24/11/2022 nella forma della trattazione scritta ex art. 221 d.l. n. 34/2020. La Corte territoriale dichiarava l’appello improcedibile e compensava le spese.

4. Alberto Alfonso Giuseppe Spallone ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.

5. La Regione Campania è rimasta infondata.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE RGN 30089/2022 Pag.1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Rileva che la Corte territoriale ha compensato le spese del giudizio di appello per la pronuncia in rito sulla improcedibilità del ricorso. Sostiene che andava valutato il comportamento della Regione che, dopo avere preso atto, delle difese dello Spallone, aveva valutato di abbandonare la causa non comparendo all’udienza. Rileva che una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità dell’appello non può integrare un grave ed eccezionale motivo di compensazione.

2. Il motivo è fondato. Occorre premettere che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

D’altra parte, occorre aggiungere che, secondo consolidato orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di “sentenza che chiude il processo” (Cass. n. 10911/2001), ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia RGN 30089/2022 Pag.che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, sia conclusiva di una fase del giudizio di merito.

Orbene - premesso che, nella specie, essendo stata parte appellante la Regione Campania, soltanto quest’ultima avrebbe avuto interesse ad impugnare la declaratoria di improcedibilità dell’appello – resta il fatto che, come questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 15847/2024; Cass. n. 6424/2024; Cass. n. 7024/2022, che a sua volta richiama Cass n. 12484/2020), anche una pronuncia in rito (quale è quella dell’improcedibilità dell’appello) configura una situazione di soccombenza. Ciò in quanto la soccombenza si profila in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l’eventuale adozione di una pronuncia di improcedibilità dell’appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass. n. 10911/2001;

Cass. n. 9512/1999; Cass. n. 7389/1996), ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La Corte partenopea, che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite in ragione di evidenti motivi, erroneamente individuandoli “nella natura in rito della presente decisione”, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

3. Per le ragioni che precedono, l’impugnata sentenza va, in parte qua, cassata con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di secondo grado in favore dell’appellato, come liquidate in dispositivo.

4. Il principio della soccombenza impone di condannare la Regione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, anche delle spese del presente giudizio di legittimità. RGN 30089/2022 Pag.5. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e condanna la Regione Campania al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e spese generali; condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; spese tutte da attribuirsi all’avv. Giovanni Nuc