Cassation court dismisses first ground but allows second and third, quashing judgment for contributory obligation issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible because the applicant failed to prove a prior judgment's effect on earlier periods. However, the court found the second and third grounds valid, ruling that the obligation to pay supplementary contributions falls on the professional regardless of their corporate form. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; l. 335/1995; Art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996: The determination of a professional's contributory quality constitutes a permanent obligation element valid only for periods subsequent to the specific assessment, not prior ones; conversely, the obligation to pay supplementary contributions to the biologists' pension fund applies to all professionals utilizing their services, irrespective of whether they operate individually or through a corporate structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31475-2019 proposto da: CANITANO ANNA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società "STUDIO DI PATOLOGIA CLINICA PROF. LUIGI CALIFANO DI CANITANO DOTT.SSA ANNA C. S.A.S.”, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO; -ricorrente - contro AZIENDA SANTARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI Oggetto Contributi ENPAB R.G.N.31475/2019 Cron.
Rep. Ud.09/04/2024 PU E.N.P.A.B. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI; -intimati - avverso la sentenza n. 7217/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 7714/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO; udito l'avvocato ANGELO BONITO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 19.4.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui la dott.ssa Anna Canitano, in proprio e quale legale rapp.te della s.a.s. Studio di Patologia Clinica prof. Luigi Califano di Canitano dott.ssa Anna C., aveva chiesto la condanna dell’ASL Napoli 1 Centro a rimborsarle le somme pagate all’ENPAB a titolo di contributo integrativo sulle prestazioni rese nel periodo marzo 1996- dicembre 2005.
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che l’onere del contributo integrativo dovesse ricadere sulla professionista, nonostante che, nelle more del giudizio, altra sentenza del Tribunale di Napoli, relativa ad un periodo successivo a quello per cui è causa, avesse affermato che l’obbligo in questione doveva gravare in capo all’azienda sanitaria locale. Avverso tale pronuncia la dott.ssa Anna Canitano, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.
L’ASL Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso.L’Ordine Nazionale dei Biologi e l’ENPAB sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato medio tempore intervenuto inter partes giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 13771/2011 potesse spiegare effetto nella presente controversia, ancorché relativo ad un periodo successivo a quello per cui è qui causa (gennaio 2006-dicembre 2009).
Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della legge n. 335/1995, degli artt. 6, 7 e 8, d.lgs. n. 103/1996, e dell’art. 4 del Regolamento ENPAB, nonché, rispettivamente, degli artt. 6, comma 6, l. n. 724/1994,e 1, commi 39-40, l. n. 243/2004, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’onere del contributo integrativo dovesse gravare sul professionista. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della conoscibilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone alla parte ricorrente di riprodurre interamente il testo della sentenza della portata del cui comando si discute: e ciò sia il ricorrente invochi a proprio favore la preclusione pro iudicato, sia che intenda contestare la decisione dei giudici di merito che hanno rilevato in suo danno la sussistenza di tale preclusione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 15737 del 2017, 17310 del 2020, 23515 del 2021).
Tale onere, tuttavia, non è stato nella specie assolto da parte ricorrente, che si è limitata a riferire che l’accertamento contenuto nella sentenza de qua, pur riferendosi a contributi relativi ad epoca posteriore a quella per cui si discute, potrebbe far stato ex se nella presente controversia; e indipendentemente dal fatto che tale assunto è erroneo in diritto, avendo questa Corte affermato piuttosto che, in materia di obbligazioni contributive, l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca elemento costitutivo dell’obbligazione a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, non può assumere valore di giudicato rispetto ai periodi contributivi cronologicamente anteriori a quello oggetto di accertamento, ma esclusivamente rispetto a quelli successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (così Cass. n. 2130 del 2018), la censura deve considerarsi inammissibile.
Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure: questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che l’obbligo di versare all’ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, anche se quest’ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’ente, e che in contrario non rileva la previsione dell’art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, che ha posto a carico delle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale” i contributi sulle “prestazioni specialistiche rese neiconfronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, trattandosi di norma riferentesi alle “società mediche e odontoiatriche” e alle “società di capitali” che, in quanto eccezionale, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati (così, tra le tante, Cass. nn. 2236 del 2020, 23515 e 41024 del 2021).
Pertanto, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudi