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Sentenza — n. 27228/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, upholding appellate court's finding of valid service via digital index despite initial procedural irregularities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the INPS's appeal against a second-instance judgment that declared the lawsuit extinguished due to alleged procedural defects in service of process. While the first-instance judge initially dismissed the case because the INPS failed to appear and questioned the validity of the digital notification, the appellate court confirmed the service was valid using the official digital address index. The Court ruled that the appellate judge correctly verified the proper establishment of the adversarial process ex officio, ensuring the INPS had a full opportunity to defend itself despite its initial absence.

Regesto Legislator

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Art. 437 cod. proc. civ.; Art. 345 cod. proc. civ.: The appellate court may verify, ex officio, the regularity of the service of process and the establishment of the adversarial process, provided such verification concerns procedural acts rather than the merits of the case.

Parole chiave

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service of process validity digital address index adversarial process establishment ex officio verification procedural extinction INPS notification contumacy declaration notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 437 cod. proc. civ.
Art. 345 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 187 cod. proc. civ.
Art. 420 cod. proc. civ.
Art. 307 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
Con il primo motivo l’INPS si duole di violazione dell'art.111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 415 cod.proc.civ
6 CEDU, dell'art. 415 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7360 del 2001
Cass. n. 5610 del 2019
Cass. n. 17062 del 2019
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11663-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MASSIMO BOCCIA NERI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro QUAGLIA LUCA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DONAPAI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 616/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 334/2021;

Oggetto R.G.N.11663/2022 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale avvocato MASSIMO BOCCIA NERI; udito l'avvocato LOREDANA TULINO per delega avvocato GIUSEPPE DONAPAI. FATTI DI CAUSA 1. Per quanto in questa sede rileva, in giudizio proposto per la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI, il giudice di prime cure, non costituitosi l'INPS alla prima udienza, ha rileva to l’irregolarità della documentazione attestante la notificazione del ricorso e il mancato rispetto del termine minimo a comparire, e assegnato nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica; alla successiva udienza, sempre in assenza dell'INPS, ha assunto la causa a riserva«in ordine all’esame della notifica» e, sci ogliendo la riserva, ha dichiara to l’estinzione del processo e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

2. Detta sentenza è stata gravata dall’assicurato, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.

3. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, verificata ex actis la r itualità della notifica telematica avvenuta entro il termine perentorio fissato dal primo giudice, ha argomentato nel senso che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'INPS non costituito e proseguire il giudizio.

4. In particolar e, per la Corte di merito la notifica del ricorso introduttivo, eseguita a mezzo pec, del 26.3.2021 (entro il termine perentorio fissato dal giudice di prime cure), alla Direzione Provinciale dell’INPS di Cuneo e all’ indirizzo presente nell’indice IPAera pienamente valida tenuto conto che , in attesa dell’approntamento delle specifiche tecniche, gli avvocati ben potevano adoperare, per la notifica degli atti introduttivi dei giudizi in forma telematica, anche l’indirizzo contenuto nell’elenco, ex art. 6 - ter d.lgs. n. 82 del 2005, denominato indice dei domicili digitali della P.A.(IPA).

5. Per la Corte di merito, al tempo dello scioglimento della riserva, da parte del primo giudice, il fascicolo telematico conteneva già la prova pienamente valida della notifica telematica, avvenuta entro il termine perentorio assegnato, sicché, instaurato correttamente il contraddittorio, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell’INPS, non costituito in giudizio, e proseguire il giudizio.

6. L a Corte di merito , riforma ta l ’ordinanza estin tiva de l processo, ha rimesso la causa al primo giudice.

7. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resiste Luca Quaglia, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo l’INPS si duole di violazione dell'art.111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 415 cod.proc.civ. e assume che il comportamento processuale della parte, che aveva depositato l a prova dell’a vvenuta notifica quando la causaera stata trattenuta in riserva per la decisione, aveva determinato irreversibilmente l’estinzione d e l giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito.

9. Con il secondo motivo l’INPS si duole di violazione dell'art. 2697 cod.civ., degli artt.187,420,307 cod.proc.civ., 111 Cost., per aver e la Corte di merito ritenuto legittima la possibilità di d epositare documentazione attinentealla controversia anche nella fase in cui il giudice a veva tratte n u t o la causa in decisione, in contrasto con il diritto di difesa giacché l'ente previdenziale, ove pure si fosse costituito, non avrebbe potuto controllare la regolarità della notifica perché la controparte , per tale udienza, non aveva ancora depositato l a documentazione sufficien t e comprovante la regolarità della notificazione all’amministrazioneintimata.

10. Il ricorso è d a rigettare.

11. L a rituale costituzione del contraddittorio dev’essere verificata esclusivamente, nella vicenda all’esame, con riferimento alla regola fissata dall’intervento ordinatorio del giudice (v. Cass. n. 7360 del 2001), per cui, pur corretta la decisione del primo giudice,che non ha tenuto conto del deposito telematico della documentazione attestante la rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio, nondimeno la Corte di merito, ha riscontrato, ex actis, l’ottemperanza all’intervento ordinatorio del giudice di prime cure e ben avrebbe potuto, nell’esercizio dei poteri officiosi, ex art. 437 cod.proc.civ., pervenire al medesimo esito al fine di validare la corretta instaurazione del contraddittorio.12.

Si è trattato di un controllo dovuto degli atti che il giudice d'appello ben poteva compiere esulando detto controllo dal divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 cod.proc.civ., inerente a documenti o prove relativi al merito della causa e non già agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale(Cass. n.5610 del 2019, 17062 del 2019).

13. Neanche va sottaciuto che la parte controricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, si è difesa in sede di gravame (pag. 7 della sentenza gravata) e, dunque, ha avuto modo di approntare appieno ogni difesa, non risultando compromesso il diritto di difesa dell’ente previdenziale, diversamente da quanto si assume nei motivi di censura svolti.

14. In definitiva, la valida instaurazione del contraddittorio, nei termini imposti dall’intervento ordinatorio del primo giudice, accertata d’ufficio dalla Corte di merito, rende la sentenza impugnata immune da ogni censura.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Ro