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Ordinanza — n. 27052/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27052/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27052/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6491-2023 proposto da: KIFERLE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell'avvocato CARMELA DEL PRETE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro E.N.P.A.P. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 10/B, presso lo studio dell'avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3400/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 20/09/2022 R.G.N. 473/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 1362 c.c, art. 380-bis c.p, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 27052/2024 — snciv · Corte di Cassazione: S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati domanda di prestazione d'assicurazione diritti a pensione responsabilità dell'istituto di previdenza nuova domanda di rendita d'invalidità determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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art. 1362 c.c
115 e 116 c.p.c., dell’art. 1362 c.c.
art. 380-bis c.p
art. 96 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6491-2023 proposto da: KIFERLE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell'avvocato CARMELA DEL PRETE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro E.N.P.A.P. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 10/B, presso lo studio dell'avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3400/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 20/09/2022 R.G.N. 473/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Contributi previdenza R.G.N.6491/2023 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.9.2022, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato in toto l’opposizione proposta da Giovanna Kiferle avverso il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale le aveva ingiunto di pagare all’ENPAP somme per contributi non versati; che avverso tale pronuncia Giovanna Kiferle ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’ENPAP ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.7.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia “violazione ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria”, nonché “omesso esame del Regolamento ENPAP” e “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 1219 e 2943 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995” (così il ricorso, pag. 4), per avere la Corte di merito ritenuto, difformemente dal primo giudice, che gli estratti contributivi inviatile dall’ENPAP in data 11.11.2002, 6.7.2007, 22.2.2010, 22.2.2013 e 13.2.2015 costituissero atti idonei a interrompere la prescrizione; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ritualmente comunicata alle parti, si tratta di censure, ancorché proposte sub specie di violazione di legge, che mirano a sovvertire l’accertamento di fatto svolto dalla Corte di appello in ordine all’idoneità degli atti in questione ad interrompere la prescrizione dei contributi, senza peraltro trascrivere adeguatamente gli atti medesimi, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso (cfr. in tal senso da ult.

Cass. n. 17809 del 2023), e senza considerare che la deduzione concernente la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene propriamente alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile in questa sede di legittimità ove, come nella specie, trovi applicazione l’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012 (così, in particolare, Cass. n. 11863 del 2018, sulla scorta di Cass. S.U. n. 8053 del 2014); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza nemmeno peritarsi di illustrare le ragioni di dissenso rispetto alla proposta medesima (arg. ex Cass.

S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Condanna inoltre parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 4.000,00 nonché a versare la somma di € 4.000,00 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors