Italian Supreme Court dismisses social security fund's appeal as inadmissible due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the social security fund's cassation appeal inadmissible because it failed to present new arguments capable of overturning established case law. The fund challenged a lower court ruling ordering the return of solidarity contributions, arguing violations of specific statutes and prescription periods. The court rejected these claims, citing its consistent jurisprudence that such grievances are unfounded and constitute an abuse of process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 1, 2 d.lgs. 509/1994; Art. 3 c. 12 l. 335/1995; Art. 24 c. 24 d.l. 201/2011; Art. 19 c. 3 l. 21/1986; Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 47-bis d.P.R. 639/1947; Artt. 3, 38 Cost.; Art. 360-bis n. 1 c.p.c.: The Court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to adduce new arguments capable of remitting the established case law orientation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19428-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINERVINI ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 351/2022;
Oggetto Previdenza professionisti R.G.N.19428/2023 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.3.2023, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire ad Antonio Minervini la differenza tra le ritenute operate a suo carico a titolo di contributo di solidarietà dal 2010 in poi e quanto da lui dovuto a titolo di contributo dell’1% ex art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per gli anni 2012 e 2013, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Antonio Minervini ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.7.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, e degli artt.3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023); che nemmeno nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro basato sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.
S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e disponendone la distrazione in favore del difensore di parte controricorrente.
Condanna inoltre parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 2.000,00 nonché a versare la somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,