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Ordinanza — n. 27016/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pensionable income cap applies to entertainment workers' pension quota B.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27016/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the lower court's refusal to apply the pensionable income cap to the 'quota B' of entertainment workers' pensions. The INPS argued the cap should apply, while the appellant claimed it did not for post-1992 years of service. The court ruled the cap remains valid and necessary to balance constitutional interests, ordering the lower sentence to be quashed and the case remanded.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, d.lgs. n. 182/1997: The statutory maximum limit on daily pensionable remuneration applies to the calculation of the pension quota B for entertainment workers, ensuring constitutional balance between different interest groups.

Parole chiave

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pensionable income cap quota B pension entertainment workers statutory maximum limit constitutional balance pension calculation remand to appellate court mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R.
Art. 4, d.lgs. n. 182/1997
1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d.
Art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l'art.
Art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 24783 del 2018
Cass. n. 10769 del 2019
Cass. n. 28565 del 2022
Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022
Cass. nn. 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24811-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro BECCARI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA MURINEDDU, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 351/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/04/2022 R.G.N. 1072/2021;

Oggetto Previdenza altro R.G.N.24811/2022 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.4.2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Claudio Beccari volta alla riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°,d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Claudio Beccari ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per intervenuto giudicato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per non avere l’INPS impugnato la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che, per la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria diviso per 312, si applicherebbero le aliquote di rendimento previste dall’art. 12, d.lgs. n. 503/1992, avendo l’INPS espressamente impugnato l’affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui all’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo ed essendo consolidato il principio secondo cui, formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022); che, nel merito, il motivo è fondato, essendosi chiarito che nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995, non deve essere presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, la parte eccedente delle retribuzioni giornaliere che risulti superiore al limite fissato dall'art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato tale limite abrogato espressamente dai successivi interventi legislativi, né essendo incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, cit., dovendo piuttosto ritenersi che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS (così, tra le numerose, Cass. nn. 36056, 37043 e 38016 del 2022, 870, 1775, 18216 e 24555 del 2023); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a