Ordinanza — n. 26966/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFranco La Civita, dirigente della Regione Abruzzo, ha impugnato per cassazione, con due motivi, la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 724/18 che aveva rigettato il ricorso con il quale lo stesso aveva domandato accertarsi il suo diritto a percepire, pur dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), i maggiori importi stabiliti in suo favore da antecedente sentenza passata in giudicato tra le parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26966/2024 — snciv · Corte di Cassazione: in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15669-2019 proposto da: LA CIVITA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO PASQUALI, FABIO PASQUALI; -ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 724/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 820/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.15669/2019 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC RILEVATO CHE:
1. Franco La Civita, dirigente della Regione Abruzzo, ha impugnato per cassazione, con due motivi, la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 724/18 che aveva rigettato il ricorso con il quale lo stesso aveva domandato accertarsi il suo diritto a percepire, pur dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che consentiva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), i maggiori importi stabiliti in suo favore da antecedente sentenza passata in giudicato tra le parti;
2. la Corte di merito escludeva che il diritto del lavoratore derivante dal pregresso giudicato, riguardando un rapporto di durata, perdurasse oltre il momento in cui non era poi intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, non potendosi riconoscere effetti futuri con il sopravvenire di essa;
3. per la cassazione della sentenza Franco La Civita ha proposto ricorso, resistito con controricorso dalla Regione. CONSIDERATO CHE:
1. la causa è stata avviata a trattazione camerale e, prima dell’adunanza,è stato depositato (e indi ritualmente notificato alla controparte) atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità; quest’ultima veniva prospettata sul presupposto che, in un precedente di questa S.C. (Cass. n. 1954 del 2023), nel disattendere analoga impugnativa per cassazione, la compensazione era stata disposta, per novità della questione;
2. l’intervenuta rinuncia comporta di per sé l’estinzione del giudizio di legittimità (da ultimo Cass. 28 maggio 2020, n.10140) e ragioni analoghe a quelle recentemente espresse in identico giudizio dalla citata pronuncia di questa S.C. giustificano la compensazione delle spese;
3. in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così decis