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Sentenza — n. 26934/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to properly frame grounds and genericity of complaints.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26934/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the worker's challenge to the lower court's dismissal of his dual employment compatibility claim. The appellant failed to adequately frame the first ground regarding the CCNL interpretation, while subsequent complaints were deemed generic or insufficiently detailed for judicial review. Consequently, the court absorbed the respondent's counter-appeal and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds do not allow the court to assess relevance or if complaints are too generic to permit a judgment on their merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint failure to frame grounds discretionary proof evaluation dual employment compatibility inidoneità medica nonostante le contrarie riserve mediche collocamento in una casa di salute o di custodia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
58 CCNL area medica 8.6.2000 (art. 360.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1234 del 2019
La valutazionedelle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n.
Cass. n. 20553 del 2021
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 3753-2021 proposto da: PITRUZZELLO SANTE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA BARUFFI; -ricorrente - contro AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA CEI, DORINO TAMAGNINI, SERENA SPIZZAMIGLIO; Oggetto Lavoro pubblico.

R.G.N.3753/2021 Cron. Rep. Ud.11/09//2024 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/07/2020 R.G.N. 312/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2024 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato ISABELLA MARIA STOPPANI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta da Sante Pitruzzello nei confronti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Massa.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso volto all’accertamento della compatibilità dell’incarico di guardia medica penitenziaria, svolta presso la Casa Circondariale di Massa, con l’attività svolta quale dipendente della AUSL nella qualità di dirigente medico di II livello presso il Centro Trasfusionale di Massa, e alla riammissionedel ricorrente nel suddetto servizio di guardia medica con ogni consequenziale statuizione.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando cinque motivi di ricorso.

3. Resiste con controricorso l’AUSL Toscana Nord Ovest, che ha depositato memoria.

4. Il Procuratore Generale ha deposito requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, come confermato in udienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 58 CCNL area medica 8.6.2000 (art. 360. n. 3, cpc). Il ricorrente denuncia l’errata interpretazione dell’art.58 del CCNL 8 giugno 2000, che riporta nel ricorso. Prospetta l’applicabilità nei suoi confronti , in ragione della suddetta disposizione contrattuale, del regime ex l ege n. 740 del 1970, che, come è noto, prevede l ’ esclusione dell'obbligo di esclusività nell’ambito del rapporto fra il sanitario e l'Amministrazione penitenziaria. 1.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto, incentrato sull’interpretazione dell’art. 58 cit., che reca “Altreattività a pagamento dei dirigenti sanitari”, e non censura adeguatamente la ratio decidendi della decisione di appello, che verte sulla esclusività del rapporto di lavoro del ricorrente. La Corte d’Appello con accertamento di fatto ha escluso che prima dell’aprile 2008 sussisteva un rapporto di lavoro instaurato ai sensi della legge n. 740 del 1970 tra il ricorrente e il DAP, come si evinceva dalla nota del 1° marzo 2010,dove si faceva espresso riferimento alla Convenzione per l’espletamento del Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) negli Istituti penitenziari.

Successivamente, a seguito del passaggio delle competenze amministrative dall’Azienda USL 1 di Massa Carrara all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, quest’ultima comunicava al ricorrente che dal 1° marzo 2017 sarebbe cessata l’attività di guardia medica prestata dal medesimo dirigente, e che tale attività sarebbe stata garantita con incarichi a tempo determinato. L’art. 58 cit. riguarda l’attività professionale, ma il provvedimento impugnato è stato emesso in base al principio di esclusività che trova fondamento nella Costituzione.

Ed infatti, la Corte d’Appello ha deciso la controversia facendo applicazione dei principi già enunciati da questa Corte (si v., Cass., n. 20880 del 2018). Le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione (Cass. S.U. 12618 del 1998 e Cass. S.U. n. 7901 del 2003), che trova la propria fonte normativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740/1970, le quali si pongono come norme speciali (Cass. n. 3782/2012 e Cass. n. 10189/2017).

Il comma 2 dell'art. 2, quindi, trova la sua ratio nella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce, perché è volto a rimarcare la non assimilabilità dello stesso all'impiego pubblico, e, quindi, ad escludere l'applicazione, non delle sole norme inerenti il regime delle incompatibilità, ma in genere dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. In considerazione della particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari (Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010;

Cass. n. 9046/2006) il legislatore, poi, ha ritenuto di non dovere estendere ai medici che svolgono «a qualsiasi titolo» detta attività «le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale», rimarcando la specialità del rapporto anche rispetto a quelli, egualmente parasubordinati, instaurati con i medici convenzionati. La disposizione in commento è, quindi, volta a disciplinare il rapporto fra il sanitario e l'amministrazione penitenziaria ed esclude l'obbligo di esclusività, anche al fine di estendere la platea dei possibili aspiranti all'incarico, in considerazione della peculiarenatura dello stesso.

Da ciò, peraltro, non si possono trarre le conseguenze pretese dal ricorrente, perché la norma non incide sulla disciplina di rapporti diversi da quello al quale si riferisce e, pertanto, non conferisce al medico incaricato il diritto a cumulare l'incarico con qualsiasi altra attività, prescindendo dai requisiti che per quest'ultima il legislatore richiede. Il distinto rapporto che viene in rilievo resta soggetto alle regole sue proprie, sicché, ove lo stesso sia caratterizzato dall'esclusività, come nella specie, l'obbligo resta immutato, e non rileva che l'incarico ulteriore che si pretende di svolgere sia riconducibile alle previsioni della legge n. 740/1970.

Da ciò discende che il medico legato ad una pubblica amministrazione da rapporto di impiego a tempo determinato o indeterminato, in relazione a detto rapporto ed agli obblighi che dallo stesso scaturiscono, è tenuto al rispettodell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama il regime delle incompatibilità ed il divieto di cumulo di cui al d.P.R. n. 3/1957, sicche non può sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto facendo leva sulla disciplina dettata, ad altri fini, dal menzionato art. 2 della legge n.740/1970, che la Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa la compatibilità dell'incarico di medico SIAS, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cpc. 2.1. Il motivo è inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare ( si v. ex aliis , Cass., n. 10990 del 2020) va dichiarata l’inammissibilità della censura formulata, come nella specie, sotto il profilo della caren te o omessamotivazione, atteso che il vizio della motivazione non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, cpc, in relazione all’art. 360, n.3, cpc. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello nel condividere la motivazione del Tribunale ometteva di valutare le risultanze testimoniali di cui esso ricorrente aveva dedotto la decisività. 3.1. Il motivo è inammissibile La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (si v., Cass., n. 8289 del 2024), che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115, cpc, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza, che ricorre nella fattispecie in esame, secondo cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cpc.

La valutazionedelle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione ( Cass. n. 1234 del 2019 , n. 20553 del 2021).

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 2, cpc, in relazione all’art. 360, n.3, cpc, per la mancata rileva zione d’ufficio della nullità del provvedimento della AUSL Toscana Nord Ovest impugnato, avendo affermato la Corte d’Appello la novità della questione, non proposta nel ricorso introduttivo del giudizio. 4.1. La censura è inammissibile, in quanto non è formulata in modo tale da consentire a questa Corte di valutarla. Benché la Corte d’Appello abbia affermato la novità della questione in quanto non introdotta con il giudizio di primo grado, tuttavia il ricorrente si è limitato a riprodurre il motivo di appello senza la parte rilevante del ricorso introduttivo e la relativa statuizione di primo grado, né peraltro, nel dedurre la rilevabilità d’ufficio della nullità, ha riprodotto il contenuto della nota, non consentendo alla Corte di effettuare il giudizio di rilevanza.

5. Con il quinto motivo di ricorso si prospetta la lesione del diritto di difesa e/o violazione dei principi del giusto processo in relazione all’art. 360, n.3, cpc 5.1. Il motivo è inammissibile per la genericità della deduzione, atteso che la censura non illustra le note scritte, di cui la Corte d’Appello ha ritenuto la novità e quindi l’inammissibilità, rispetto ai precedenti atti processuali, non consentendo il giudizio sulla rilevanza della doglianza.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. In ragione dell’inammissibilità del ricorso, per la ragione più liquida,è assorbita l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrentecon il controricorso e in memoria.

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così