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Ordinanza — n. 26909/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on collective agreement clause interpretation regarding result bonus eligibility for terminated employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Lereti S.p.A.'s appeal against a Milan appellate court ruling that awarded a result bonus to terminated employees. The lower court interpreted a collective agreement clause to grant the bonus to those whose employment ended involuntarily before the deadline, distinguishing them from those who resigned. The Supreme Court upheld this interpretation, rejecting the company's argument that the clause only applied to employees still in force on the specific date.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1359 c.c.: The court must interpret contractual clauses based on the literal text and the intent of the parties, rejecting arguments that seek to alter the meaning of the agreement solely to favor one side.

Parole chiave

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collective agreement interpretation result bonus eligibility involuntary termination contractual clause meaning appellate court reasoning employee rights protection bona fide interpretation licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, c.c.
Art. 1359 c.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 1363 c.c
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c.
art. 1364 c.c
Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1364 c.c.
art. 1359 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10131 del 2006
Cass. n. 7500 del 2007
Cass. n. 24539 del 2009
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23950-2023 proposto da: LERETI S.P.A. (già AARGA - ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BORSANI; -ricorrente - contro BETTINI STEFANO, CIURLEO DAVID, CARFAGNA BIAGIO, PEDRAZZOLI IVAN, FRANCESCHINI GIANPAOLO, MAGLIOCCA EMANUELE, DI FABRIZIO FEDERICO, DATO ANTONIO, SCHIRRAPA FRANCESCANTONIO, RUSSO CARLO, STRAMBINI RENZO; -intimati - avverso la sentenza n. 425/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2023 R.G.N. 120/2023; Oggetto Interpretazione accordo collettivo aziendale R.G.N.23950/2023 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Milano ha accolto l’appello principale di Stefano Bettini e altri lavoratori e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Lereti spa, già ACSM – AGAM Reti Gas Acqua spa, al pagamento della quota del premio di risultato 2016, previsto dall’accordo aziendale del 29.12.2016, maturato dall’1.1.2016 fino alle scadenze indicate in atti.

2. La Corte territoriale ha interpretato la clausola dell’accordo aziendale (secondo cui il premio di risultato “spetta al personale assunto a tempo indeterminato in forza al 31.12.2016 e con un'anzianità aziendale e/o nel Gruppo Acsm Agam pari o superiore a sei mesi. Nulla verrà erogato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che risolvono il rapporto di lavoro prima del 31.12.2016”) ritenendo che il secondo comma delimita la portata generale del primo comma ed esclude l'erogazione del premio solo per quei lavoratori che hanno risolto il rapporto prima del 31.12.2016. Ha accertato che gli appellanti non avevano risolto volontariamente il rapporto con ACSM ma erano stati licenziati dalla società in data 30.4.2016. Ha quindi riconosciuto il diritto al premio di risultato poiché il rapporto di lavoro si era interrotto per cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori.

3. Avverso tale sentenza Lereti spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. I lavoratori non hanno svolto difese.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, c.c. con riferimento alla clausola dell’accordo collettivo aziendale del 29.12.2016 concernente il premio di risultato per l’anno 2016. Si censura la sentenza impugnata per non avere correttamente individuato l'intenzione delle parti attraverso il senso letterale delle parole e si assume che il capoverso della clausola in esame, nella parte in cui precisa che nulla spetta ai dipendenti che “risolvono il rapporto di lavoro prima del 31.12.2016”, esclude in modo chiaro il diritto al premio in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro prima del 31.12.2016. Si aggiunge che il termine “risolvono” non è riferito alle dimissioni del lavoratore ma deve essere inteso in termini impersonali, come volto a comprendere tutti i casi di risoluzione del rapporto antecedenti al 31.12.2016.

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. assumendosi che una corretta interpretazione dei due commi della clausola in esame, l’uno per mezzo dell'altro, non avrebbe consentito di sconvolgere la portata generale del principio sancito nel primo comma, che sarebbe semmai risultato rafforzato dal secondo comma, ai sensi del quale nemmeno coloro che si dimettono prima del 31.12.2016 hanno diritto al premio; che quest'ultimo è condizionato in ogni caso alla permanenza del rapporto lavorativo per tutta la durata dell'anno 2016; che la Corte di merito con la sua interpretazione ha svuotato di significato il primo comma nella parte in cui questo riconosce il diritto al premio per il personale in forza al 31.12.2016.7.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1364 c.c. che impone un criterio di interpretazione restrittiva in forza del quale le espressioni letterali usate dalle parti devono essere riferite a quanto ha espressamente costituito oggetto dell'accordo fra le stesse; che, al contrario, la tesi per cui “il premio non è dovuto solo nell'ipotesi in cui sia il lavoratore a risolvere il contratto” è frutto della mera rielaborazione effettuata dalla Corte d'appello, poiché in nessun passaggio dell'accordo collettivo aziendale è rinvenibile un simile principio; che la Corte d'appello è andata ben oltre l'oggetto del secondo comma facendo discendere dallo stesso la conseguenza per cui, ai dipendenti che non abbiano risolto per volontà unilaterale il rapporto di lavoro, il premio di risultato sarebbe dovuto in misura integrale.

8. I motivi di ricorso, con cui si denuncia, sotto vari profili, la violazione dei canoni ermeneutici, non sono fondati, per le ragioni già espresse da questa Corte con l’ordinanza n. 18295/2024, concernente una fattispecie in tutto sovrapponibile a quellaoggetto di causa.

9. Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. Per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; ciò perché la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (tra le altre: Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007); sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito- censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006; n. 7500 del 2007; n. 24539 del 2009).

10. La Corte d’appello ha interpretato la clausola dell’accordo aziendale facendo leva sul tenore letterale della stessa (in particolare, sul tenore del secondo comma nella parte in cui prevede che “Nulla verrà erogato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che risolvono il rapporto di lavoro prima del 31.12.2016”), da leggere in relazione alla portata del primo comma, che, con statuizione di carattere generale, vincola il diritto al premio di risultato per l’anno 2016 al requisito dell’essere illavoratore (assunto a tempo indeterminato e con un'anzianità aziendale pari o superiore a sei mesi) “in forza al 31.12.2016”.

La Corte ha inteso il secondo comma come disposizione diretta a specificare l’esatto contenuto del primo comma, riconoscendo il diritto al premio di risultato nei casi in cui il rapporto di lavoro si sia interrotto prima del 31.12.2016 per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, vale a dire nei casi in cui la condizione, a cui è subordinato il premio, non si sia verificata per causa non imputabile al dipendente (in sintonia con i principi desumibili dall’art. 1359 cod. civ.). Non solo la lettura data dai giudici di appello non è irragionevole e non ha l’effetto di svuotare di contenuto la disposizione di cui al primo comma, ma la stessa è la sola logicamente plausibile atteso che se le parti avessero voluto riconoscere il diritto al premio di risultato solo ai dipendenti in forza alla società datrice di lavoro alla data del 31.12.2016 non avrebbero avuto necessità di introdurre il secondo comma.

L’effetto di quest’ultima previsione è proprio quello di estendere l’ambito della regola enunciata nel primo comma, equiparando ai dipendenti in forza al 31.12.2016 coloro che non siano tali per volontà datoriale ed escludendo dal raggio d’azione del primo comma solo i dipendenti che, alla data suddetta, non sono più in forza all’azienda per avere essi stessi deciso di porre fine al rapporto di lavoro.

11. Di fronte a tale ricostruzione, operata nella sentenza d’appello, le critiche mosse con i motivi di ricorso in esame non evidenziano errori o specifiche violazioni dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma sollecitano una diversa lettura del testo contrattuale, contrapposta a quella fatta propria dai giudici di merito, al solo scopo di ottenere una versione più favorevole alla società. Tali censure si rivelano, così come formulate, prive di fondamento.

12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

13. Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.

14. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore import