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Sentenza — n. 26879/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding asbestos exposure compensation due to statute of limitations and insufficient proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26879/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling that denied asbestos exposure compensation. The court held that the ten-year statute of limitations had expired from the date of retirement, as the worker was deemed aware of the exposure at that time. Furthermore, the court found the evidence insufficient to prove 'qualified' exposure in the warehouse where the appellant worked, leading to the rejection of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 2924 c.c.: The statute of limitations for asbestos-related claims expires ten years from retirement if the worker was aware of exposure, and claims fail without proof of qualified exposure beyond mere presence of the substance.

Parole chiave

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statute of limitations asbestos exposure qualified exposure retirement date civil procedure esposizione all'amianto diritti di previdenza professionale riesame della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2944 c.c.
Art. 2924 c.c.
Art. 366 nr. 4 cod. proc. civ.
art. 112 cod.proc.civ
7.Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
art. 276 cod.proc.civ
Pertanto, poiché l ' art. 276 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 16700 del 2020
Cass. nr. 710 del 2024
non stabilisce all'interno delle questioni di merito un preciso ordine di esame delle stesse (tra le tante, Cass. nr. 710 del 2024) e la questione di prescrizione configura una preliminare di merito ( Cass.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14018-2019 proposto da: DE LEONARDIS GIOVANNI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSIMO LOVELLI, DANIELE OLIVIERO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 246/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dallaConsigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE; Oggetto Effetto devolutivo appello Doppia ratio decidendi R.G.N.14018/2019 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per l'esposizione all'amianto, ai sensi della legge nr. 257 del 1992, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 2.A fondamento della decisione, i G iudici d'appello , condividendo sul punto quanto argomentato dal Tribunale, hanno ritenuto il diritto prescritto.

Il dies a quo della prescrizione decennale decorreva dalla data del pensionamento, quale momento finale di doverosa consapevolezza, secondo l’ordinaria diligenza , della esposizione.Pertanto, in base ai dati di fatto rilevanti nella fattispecie concreta, il termine di prescrizione era maturato al momento di proposizione del ricorso introduttivo della lite. 3.I Giudici territoriali «per completezza di valutazione» rilevavano, anche, che la prova dell’esposizione qualificata non era desumibile dalla documentazione depositata in atti; in particolare, la consulenza espletata in sede penale non offriva elementi che consentissero di ritenere che il lavoratore fosse stato esposto «in modo qualificato»al rischio amianto.

Invero, non era sufficiente lo svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo nel quale fosse presente la sostanza nociva, richiedendosi piuttosto la prova dell’esposizione qualificata. In particolare, la Corte di appello osservava come dovesse escludersi «la presenza di amianto […] nel reparto magazzino ove era stato addetto (il ricorrente)».4.Ha proposto ricorso articolato in quattro motivi la parte privata.L'INPS ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.Con il primo motivo, è censurata la sentenza di appello quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione.Si assume che lo stesso de ve fissarsi al momento della consapevolezza, da parte del lavoratore, all’esposizione ad amianto.

Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare, a tal fine, l’istanza amministrativa di riconoscimento dell’esposizione alla sostanza nociva e non considerare il pensionamento qualeevento certo di con oscenza del rischio lavorativo . 6.Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un elemento di fatto decisivo. La questione prospettata con il primo motivo è argomentata anche in termini di errore sui fatti. La Corte di appello non avrebbe valutato che solo nel momento in cui era diffus a la notizia del sequestro dello stabilimento per inquinamento ambientale e/o comunque alla data di presentazione all’Inaildella istanza di certificazione era ravvisabileil presupposto di decorrenza della prescrizione (conoscenza e/o conoscibilità).

Le censure del secondo mezzo evidenziano, altresì, sotto il profilo dellaviolazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.,l’erroneità del ragionamento presuntivo dei giudici territoriali. 7.Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Assume il ricorrente che, con l’appello, la sentenza del T ribunale era censurata per avere dichiarato la prescri zione del diritto azionato. Il thema decidendum era dunque circoscritto all a questione d ella prescrizione e, pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciarein punto di esposizione qualificata, se non travalicando i limiti del devoluto. 8.Con il quarto motivo, infine, è censurata la statuizione con cui è stata esclusa l’esposizione qualificata all’amianto.

Per il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe fatto buona applicazione dei principi che affermano la sufficienza della rilevante probabilità di un’esposizione. Ciò al fine di non rendere diabolica la prova richiesta al lavoratore. 9.Ragioni di priorità logica - giuridica impongono di esaminareil terzo ed il quarto motivo.

10. Il terzo motivo è infondato.

11. La Corte di appello, esaminato il profilo concernente l’estinzione del diritto per decorso del tempo, ha poivalutato anche quello della in sussistenza de i presupposti costitutividello stesso. Rientra , infatti, nel potere del Giudice del gravame in senso stretto, qual è appunto il giudizio d'appello,il riesame dell'intera vicenda, nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i limiti del devoluto (v. Cass. n r . 9202 del 2018 ; Cass. n r . 8604 del 2017; Cass. nr. 2973 del 2006) estendendosi cioè a punti decisivi della statuizione impugnata che , in assenza di contestazione, sono suscettibili di acquisireforza di giudicato.

Entro questi limiti il Giudice dell'appello ha il potere di decidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, con pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Nel caso di specie, i profili esaminati non eranoin alcun modo preclusi al la Corte di appello, poiché il Tribunalesi era arrestato al solo rilievo della prescrizione del diritto, senza ulteriori statuizioni. Pertanto, poiché l ' art. 276 cod.proc.civ. non stabilisce all'interno delle questioni di merito un preciso ordine di esame delle stesse (tra le tante, Cass. nr. 710 del 2024) e la questione di prescrizione configura una preliminare di merito ( Cass. nr. 20726 del 2019;

Cass. nr. del 2011 ) , bene ha potuto la Corte di appello di Potenza, dopo avere aderito ad una primaratio decidendi, relativa alla prescrizione del diritto, vaglia re un secondo percorso argomentativo e giudicare insussistente anche l’esposizione qualificata del lavoratore al rischio amianto.

12. In definitiva, l a sentenza è sorretta da due rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.Ciò, come di seguito si dirà meglio, rileva ai fini dellesuccessive censure.

13. I l quarto motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.

14. L ’errore di diritto deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ex art.366 nr. 4 cod. proc. civ., non solo con la indicazionedelle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (ex plurimis, Cass. nr. 16700 del 2020).Nel caso di specie, il ricorrente si limita a richiamare, quanto all’onere di allegazioneposto a carico di colui che agisce per ottenere ilbeneficio qui in discussione, alcuni precedenti della Corte che giudicano sufficiente la deduzione della rilevante probabilità di esposizione all’amianto.

Tuttavia, non chiarisce adeguatamente perché i precedenti siano riferibili alla fattispecieconcreta. L a Corte di appello, infatti,non ha affermato la rilevante probabilità della esposizione ad amianto per poi nega re il diritto. I giudici territorialihanno piuttosto escluso la dispersione di fibre di amianto nel reparto «magazzino» ove operava il lavoratore (v. pag. 9, penultimo capoverso). Le argomentazioni del ricorso, come sviluppate, non sono pertinenti rispetto al contenuto della decisione.

15. Da quanto innanzi , deriva l ’inammissibilità anche dei primi due motivi di ricorsoche, investendo nel complesso la ratio decidendi fondata sulla prescrizione del diritto , non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata. Si è, infatti , consolidata l'autonoma motivazione cheparimenti sostiene la decisionee che riguarda, come si è detto, l’accertamento di insussistenza della esposizione all’amianto, perché oggetto delquarto motivo di ricorso, dichiarat o inammissibile ( sulla doppia ratio decidendi, tra le tante, Cass. nr. 710 del 2024 cit.).

16. In definitiva, il ricorso va, complessivamente, rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

17. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm