Cassation court dismisses appeal for dismissing damages claim due to lack of proof for loss of chance causation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Augusto Zucaro's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his damages claim. Zucaro argued that an illegal selection process deprived him of a chance to obtain a senior role, but the appellate court found he failed to prove that excluding non-managers would have resulted in his appointment. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments did not challenge the evidence assessment and lacked the specific causal link required for loss of chance damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of cassation cannot review the evaluation of evidence reserved to the trial judge, and a generic allegation of procedural illegality without proof of a causal link to the loss of a specific chance does not constitute a valid ground for damages.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11811/2019R.G. proposto da AUGUSTO ZUCARO , elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato MEDICI CARMINE che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro temporee domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Agenzia Dogane e Monopoli – Incarico dirigenziale – Mancato conferimento – Risarcimento danni R.G.N. 11811/2019 Ud. 12/09/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3228/2018 depositata il 04/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/09/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 3228/2018 pubblicata in data 4 ottobre 2018, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, ha respinto l’appello proposto da AUGUSTO ZUCARO avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 999/2019, che a propria volta aveva integralmente respinto le domande dello stesso AUGUSTO ZUCARO.
2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Frosinone, riferendo in fatto di essere dirigente presso l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI e di avere ricoperto il ruolo di assistente di direzione presso l’Area centrale affari giuridici e contenzioso. Assegnato quindi alla Direzione dell’Ufficio delle Dogane di Frosinone, il ricorrente aveva contestato tale assegnazione, rivendicando il conferimento di un incarico presso le strutture di vertice dell’Agenzia e lamentando il fatto che alle procedure selettive per il conferimento di incarichi avevano partecipato dipendenti della resistente privi della qualifica dirigenziale Aveva quindi chiesto che il Tribunale accertasse il diritto ad una corretta valutazione al fine del conferimento di incarichi nonchè condannasse AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI sia ad intraprendere una procedura comparativa limitata ai soli funzionari in possesso della qualifica dirigenziale sia a risarcire i danni derivanti dalla Sez.
S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 3 di 9 precedente illegittima gestione delle procedure cui lo stesso ricorrente aveva partecipato.
3. La Corte d’appello di Roma, nel confermare la decisione di rigetto assunta dal giudice di prime cure ha osservato che l’appellante non aveva allegato o provato che un diverso svolgimento delle procedure di selezione con esclusione dei dipendenti privi della qualifica di dirigenti avrebbe condotto all’effettivo conseguimento della nomina da parte dell’appellante medesimo. Richiamati i principi in termini di risarcimento del danno da perdita di chance, la Corte d’appello ha evidenziato l’assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta illecita dedotta dall’appellante e la perdita di una concreta chance.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora AUGUSTO ZUCARO. Resiste con controricorso AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Il primo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 52 DEL D.LGS, N. 165/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE CUI AGLI ARTT. 1175 E Sez. S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 4 di 9 1375 C.C. - IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 3), C.P.C. - ERROR IN JUDICANDO” Richiamando gli orientamenti di questa Corte in tema di conferimento di incarichi dirigenziali, il ricorrente, da un lato, evidenzia di non aver impugnato singole procedure di conferimento di incarichi, ma di avere chiesto,in via generale , l’accertamento dell’obbligo della controricorrente di dar luogo a tali procedure tenendo in considerazione solo i soggetti con qualifica dirigenziale.
Si argomenta, quindi, da un lato, che il ricorrente medesimo non doveva ritenersi tenuto ad oneri probatori diversi da quelli della dimostrazione della effettiva violazione –da parte di AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI –dei criteri di buona fede e correttezza nello svolgimento delle procedure di interpello; dall’altro lato, che l’originario ricorso aveva ampiamente allegato e provato che l’odierna controricorrente aveva proceduto alla sostanziale equiparazione tra funzionari in possesso della qualifica dirigenziale e funzionari privi di tale qualifica nella valutazione dei conferimento di incarichi, dando anzi prevalenza a questi ultimi. 1.2.
Il secondo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 - OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO Dl DISCUSSIONE TRA LE PARTI - IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 5), C.P.C. ERROR IN JUDICANDO”. Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe considerato il gran numero di procedure di conferimento di incarichi dirigenziali che avrebbe visto la partecipazione di soggetti non Sez.
S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 5 di 9 legittimati e quindi l’elevata probabilità del ricorrente di andare a ricoprire uno degli incarichiqualora le procedure si fossero svolte senza la partecipazione di soggetti non legittimati. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI Dl IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 52 DEL D.LGS. N, 165/2001 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI DICORRETTEZZA E BUONA FEDE Dl CUI AGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C. - OMESSO ESAME Dl UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO Dl DISCUSSIONE TRA LE PARTI - IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 5), C.P.C.
ERROR IN JUDICANDO”. Il ricorrente si duole dell’omesso esame del terzo motivo di gravame, col quale si riproponeva la domanda di accertamento del diritto del ricorrente medesimo ad essere valutato al fine del conferimento di un incarico dirigenziale presso le strutture centrali di vertice dell'Agenzia delle Dogane “nell'ambito di una procedura comparativa da espletarsi nei rispetto delle norme legislative e regolamentari, oltre che delle direttive emesse dalla medesima Agenzia in sede di autolimitazione nonché dei generali criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro”, esponendo diffusamente le ragioni che evidenzierebbero la illegittimità dei giudizi di valutazione espressi dalla AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.
2. Si deve, in primo luogo, dichiarare l’inammissibilità dei motivi di ricorso, nella parte in cui i medesimi invocano il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 6 di 9 Infatti, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2016, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
3. Tutti i motivi di ricorso, poi, presentano un ulteriore duplice profilo di inammissibilità, in quanto gli stessi: • introduc ono cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto; vizi motivazionali, errores in iudicando), senza che si comprendano con chiarezza le plurime doglianze prospettate e così devolvendo impropriamente al giudice di legittimità il compito d'isolare le singole censure alla sentenza impugnata, nonostante la tassatività di motivi a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass.
Sez. Un, 06/05/2015, n. 9100; Cass.17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass.09/12/2021, n. 39169); • dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), come tale inammissibile atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio Sez.
S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 7 di 9 tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
4. Procedendo, poi, ad un esame più specifico dei singoli motivi, si deve osservare che:
1) il primo motivo si diffonde su profili di fatto, peraltro senza rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. e – soprattutto – senza confrontarsi con la ratio effettiva della decisione impugnata, le cui affermazioni in diritto risultano pienamente conformi alla giurisprudenza di questa Corte , traducendosi il motivo in una inammissibile sindacato della valutazione delle prove riservata invece al giudice di merito;
2) il secondo motivo, ancora una volta, non impugna concretamente il principio di diritto enunciatodalla decisione impugnata in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di prova del danno da perdita di chance (Sez. L, Sentenza n. 22524 del 01/12/2004; Sez. L, Sentenza n. 13241 del 06/06/2006; Sez. L, Sentenza n. 2581 del 02/02/2009; Sez. L, Sentenza n. 16233 del 25/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 3819 del 18/02/2014; Sez. L, Sentenza n. 4014 del 01/03/2016), ma cerca di sollecitare un inammissibile sindacato in ordine alla valutazione delle prove della perdita di chance, dovendosi qui ribadire che, a fronte del costante orientamento di questa Corte- a mente del quale l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da Sez.
S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 8 di 9 perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. Sez. L - Sentenza n. 11165 del 09/05/2018 ; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022 ) - il ricorrente ha dedotto, non la illegittimità di una o più specifiche procedure concorsuali, ma genericamente la prassi dell’odierna controricorrente, risultando in tal modo evidente l’assoluta genericità di ogni possibile deduzione in tema di danno da perdita di chance;
3) il terzo motivo – che, ove avesse inteso effettivamente censurare una omessa statuizione, avrebbe dovuto essere riferito agli artt. 360, n. 4),e 112 c.p.c. – non solo omette di censurare in concreto le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ma anche si diffonde in considerazioni di mero fatto, come tali riservate alla valutazione del giudice del merito.
5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Sez. S4/L- R.G. 11811/2019 – CC 12/09/2024 - Pagina nr. 9 di 9 P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di