Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion of absorbed claims and discretionary spending decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the worker's claim regarding the absorption of her employment contract was precluded by prior procedural stages. The court held that the worker failed to properly contest the absorption issue in the appellate incident and thus waived the right to raise it again. Furthermore, the decision on litigation costs was deemed within the discretionary power of the lower court and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 346, 360 c.p.c.; The claim for reinstatement based on the violation of the collective dismissal law is precluded if not raised in the incident appeal, and the assessment of litigation costs remains within the discretionary power of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8879/2022r.g., proposto da Casciello Alessandra, elett. dom.ta in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatae difesa da gli avv.ti Pasquale Basso e Daniele Bianco . ricorrente contro Air Italy spa (già Meridiana Fly spa) in liquidazione e Air Italy Fleet Management Company spa in liquidazione, in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore , elett. dom.t i in V.le Giulio Cesare n. 23, Roma, rappresentati e difes i da gli avv. ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassarin. 16/2022 pubblicata in data 16/01/2022 , n.r.g. 208/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Alessandra Casciello era stata dipendente di Meridiana Fly spa con qualifica e mansioni di assistente di volo in virtù di plurimi contratti a tempo determinato. OGGETTO: messa in mobilità - impugnazione - plurime causae petendi - assorbimento di una - gravame del soccombente - onere della controparte Con sentenza n. 243/2014 la Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato la nullità del termine finale e convertito il rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato con decorrenza dall’01/10/1998.
Il rapporto di lavoro era durato fino al 28/06/2016, quando era stata licenziata all’esito della procedura di mobilità espletata dalla società ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991. La Casciello impugnava il licenziamento per una pluralità di motivi. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Tempio Pausania, all’esito della fase c.d. sommaria di cui al rito introdotto dalla legge n. 92/2012, annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, condannava le due società al pagamento dell’indennità risarcitoria nonché al rimborso delle spese processuali.
Tale pronunzia veniva confermata con sentenza, con cui veniva rigettata l’opposizione proposta dalle due società, ma compensate le spese processuali. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il reclamo principale interposto dalle due società e quello incidentale della lavoratrice. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) nel rito introdotto dalla legge n. 92/2012 tra le due fasi non sussiste un rapporto tipico di impugnazione, appartenendo entrambe ad un unico grado;
b) dunque il giudice della fase a cognizione piena può rideterminare il capo relativo alle spese processuali dell’ordinanza conclusiva della prima fase anche senza una specifica richiesta di revisione;
c) in ogni caso in oltre 132 pagine del ricorso introduttivo il Tribunale ha accolto solo uno dei motivi di impugnazione;
d) va altresì considerato che la Corte di Cassazione si è pronunziata sui licenziamenti collettivi Meridiana Fly spa / Air Italy spa solo nel corso del 2021, poco prima del deposito della sentenza di primo grado, con peculiari precisazioni in tema di onere della prova sulla codatorialità;
e) pertanto va condivisa la valutazione del Tribunale circa la compensazione delle spese del primo grado;f) attesa la reciproca soccombenza in questo grado, vanno compensate anche le spese del reclamo. 4.- Avverso tale sentenza Casciello Alessandra ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- Air Italy spa in liquidazione e Air Italy Fleet Management Company spa in liquidazionehanno resistito con controricorso e poi hanno depositato memoria. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta un vizio di motivazione dovuto all’errata applicazione del criterio dell’assorbimento.
In particolare deduce che nel suo originario ricorso introduttivo la domanda di reintegrazione era fondata in primo luogo sulla violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001 e poi sulla violazione dell’art. 4, co. 2 e 3, L. n. 223/1991 a causa dell’unicità aziendale fra le due società. Il giudice della prima fase aveva riconosciuto fondata la prima causa petendied aveva applicato la regola della soccombenza. Il giudice della seconda fase aveva invece ritenuto dirimente e assorbente la seconda causa petendi ed aveva disposto la compensazione delle spese, sul presupposto che il tema dell’unicità aziendale o codatorialità fosse stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo non viene prospettato alcun “fatto decisivo” nel senso precisato da questa Corte ai fini dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. L’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.
Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, co. 1, n.
5) c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa” “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 cit. le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o “il vario insieme dei materiali di causa” (così Cass. n. 9483/2020). In secondo luogo esso è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co. c.p.c.).
Infine esso è precluso dal giudicato interno.Infatti, qualora la lavoratrice avesse inteso censurare il ritenuto assorbimento, avrebbe dovuto almeno riproporre ex art. 346 c.p.c. la domanda di reintegrazione fondata sulla violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001. In mancanza quella domanda si intende rinunziata. Quindi a fronte di un assorbimento ritenuto errato dalla lavoratrice, perché improprio (sulla distinzione fra assorbimento “proprio” ed “improprio” v. Cass. n. 12193/2020), la ricorrente avrebbe dovuto dolersi dell’omessa pronunzia con appello incidentale. in mancanza di tale impugnazione, su quella domanda ormai non può esserci pronunzia nel presente giudizio.
In ogni caso la ricorrente avrebbe dovuto almeno riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c. In mancanza quella domanda si intende rinunziata. Invece, il reclamo incidentale della Casciello era stato limitato al profilo delle spese, sicché giammai la Corte d’Appello avrebbe potuto riformare quella declaratoria di assorbimentopronunziata dal Tribunale con sentenza. E dunque fermo l’assorbimento, la stessa ricorrente riconosce ed ammette che il tema della codatorialità fra le due società aveva formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale e quindi ammette la legittimità della valutazione compiuta sul punto dapprima dal Tribunale, poi dalla Corte d’Appello per la compensazione delle spese. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 92, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti le ragioni per la compensazione delle spese.
Il motivo è inammissibile. L’apprezzamento dei comportamenti processuali delle parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile da questa Cortese logicamente e congruamente motivato. Come si è ripetutamente e da tempo affermato, in materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito,insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011;
Cass. n. 7625/2010; Cass. n. 406/2008). 3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello