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Ordinanza — n. 26767/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26767/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the appellant, Motori Generatori Ricambi SRL, formally withdrew its appeal against a lower court ruling. The appellant had initially challenged a judgment ordering them to pay €48,189.29 to employee Valter Cereda, but subsequently renounced the litigation entirely. The court ruled that this mutual withdrawal satisfies the conditions for case extinction under the Civil Procedure Code, thereby terminating the dispute without further orders.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties mutually agree to withdraw an appeal, the proceedings are extinguished, sparing the appellant from additional unified contribution fees.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code unified contribution fee exemption appellant renunciation calcolo dell'indennità risarcitoria restituzione dell'indennità per lavoro ridotto spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 380 bis.1 c.p.c.
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18685-2020 proposto da: MOTORI GENERATORI RICAMBI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAPUTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO FEDELI; -ricorrente - contro CEREDA VALTER, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO CANALI, LAURA FERRARI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 01/06/2020 R.G.N. 45/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA CIRIELLO. Oggetto R.G.N.18685/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano, accogliendo l’appello presentato da Valter Cereda, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Motori Generatori Ricambi SRL a corrispondere al lavoratore la somma di € 48.189,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Motori Generatori Ricambi SRL con 9 motivi. Valter Cereda ha resistito con controricorso;

3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. MOTORI GENERATORI E RICAMBI S.R.L. in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante,dr.ssa Giovanna Lavezzari ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giud