Court rejects labor court jurisdiction denial, affirming labor court competence for agency contract disputes involving personal service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Vicenza labor court's decision denying jurisdiction over an agency contract dispute. The lower court had ruled that because the contract was signed by a company, the case belonged to the ordinary civil court, arguing no personal service existed. The Supreme Court rejected this, holding that jurisdiction depends on the actual nature of the claim and the real facts, not merely the formal signatory of the contract. Consequently, the Court affirmed that the labor court retained competence because the underlying relationship involved personal, continuous work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409 n. 3 c.p.c.; Art. 413 c.p.c.: Competence for labor courts is determined by the real content of the claim and factual circumstances, not by the formal signatory of the contract, provided the relationship involves personal, continuous work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 8858-2024 proposto da: BARBIERI UMBERTO, FOOD EQUIPMENT AGENCY S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FLAMMINII MINUTO, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE BENETAZZO; -ricorrenti - contro ATREPAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati NICOLA RETTORE, DAVIDE MIGNONE, che la rappresentanoe difendono; -resistente - avverso la sentenza n. 152/2024 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 19/03/2024 R.G.N. 215/2023;
Oggetto R.G.N.8858/2024 Cron. Rep. Ud.11/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 152 del 2024 pubblicata il 19/3/2024, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del giudice ordinario del Tribunale di Verona,condannando i ricorrenti in via solidale alla rifusione delle spese processuali.
A fondamento della decisione il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente Atrepan srl secondo cui la domanda principale volta all'accertamento della conclusione di un contratto di agenzia tra Atrepan Srl, da un lato, e Barbieri Umberto e per esso Fea Srls, dall'altro, riguarderebbe due soggetti giuridici costituiti sottoforma di società. Ciò in quanto era pacifico nella causa che il contratto fosse stato concluso tra le due società e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 5/4/2023 n.9431) le controversie relative al rapporto di agenzia rientrano nella competenza per materia del tribunale del lavoro secondo l'articolo 409 numero 3 c.p.c. solo se il rapporto implica una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale.
E tale requisito si considera mancante, escludendo l'applicazione del rito del lavoro, qualora l’agente operi per tramite di una società di persone o di capitali, o abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali gestendo un'impresa autonoma. Secondo la decisione in oggetto era quindi sufficiente l'accertamento della sottoscrizione del contratto di agenzia intercorso tra la società Fea srls ed Atrepan srl non essendo il Barbieri mai stato considerato una parte contrattuale ed agendo in veste di legale rappresentante della FEA srls sicchè la competenza doveva essere demandata alla competenza funzionale del giudice ordinario difettando nel caso di specie quell’elemento personale della prestazione che giustifica ex artt.409 e 413 c.p.c. la competenza del giudice del lavoro.
Inoltre, secondo le regole generali in materia di cause tra persone giuridiche, la competenza territoriale faceva capo secondo il disposto dell'articolo 19 c.p.c. al giudice ove aveva sede la convenuta quindi al Tribunale di Verona. Contro questa decisione hanno agito con ricorso per regolamento di competenza Umberto Barbieri e Fea srls Food Equipments Agency srls con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito Atrepan Srl con una memoria difensiva. Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, a norma dell’art. 380ter c.p.c., nel senso dell’accoglimento del regolamento;
Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione 1.-Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. per irritualità ed incompletezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta Atrepan sulla sola domanda principale e per difetto di eccezioni in ordine alle domande subordinate. Radicamento della competenza dinanzi il tribunale di Vicenza.
2. Con il secondo motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. e il cumulo soggettivo; in quanto le parti ricorrenti avevano testualmente chiesto l'accertamento che i dedotti rapporti fossero intervenuti tra Atrepan e Barbieri Umberto e solo per esso Fea Srls; è stato sempre dedotto infatti che Atrepan aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con Barbieri Umberto persona fisica essendo Fea Srls solo il soggetto formalmente intestatario dello stipulato contratto e quindi un soggetto interposto su accordo delle parti tutte, Atrepan compresa. 3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. con riferimento a società prive di autonomastruttura imprenditoriale.
4. I motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito indicati. In primo luogo va ricordato che l’ eccezione proposta, non investendo la distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario, configura una questione di incompetenza per materia del giudice del lavoro di Vicenza, e solo di conseguenza anche per territorio; questioni, l’una e l’altra, regolate dalla legge sulla scorta di criteri inderogabili (Sez. 6, Ordinanza n. 19410 del 11/09/2010). 5.- Ne consegue che deve essere risolta la questione della natura lavoristica o ordinaria della causa introdotta dalla domanda svolta da Barbieri Umberto e per esso da Fea srls; mentre non è stata fatta alcuna questione circa la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro. 6.- Allo scopo deve essere premesso che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, essa può esplicare i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza i limiti derivanti dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti; sicché, possono riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2591;
Cass. 27 novembre 2014, n. 25232; Cass. 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass. 3 luglio 2018, n. 17312).
7. Ciò posto va pure rilevato che, come risulta pacificamente dagli atti (da quanto esposto in ricorso e non minimamente contestato dalla controparte ) , il rapporto di lavoro dedotto in giudizio èintervenuto solo con il Barbieri, la cui opera personale e continuativa interessava alla società Atrepan (allo scopo di riorganizzare la rete vendita e la struttura commerciale). Mentre, non avendo Barbieri alcuna struttura di impresa o societaria in atto, solo ai fini della stipula del rapporto di agenzia venne riattivata una società già costituita ed inattiva; l’attività dedotta in giudizio è stata in effetti svolta personalmente ed esclusivamente da Barbieri per il breve periodo in cui il rapporto era statoeseguito (dal 22.11.2021 al 21.1.2022); non esisteva altra struttura organizzativa, l’indirizzo mail aziendale era stato intestato da Atrepan al Barbieri, la proposta relativa alla posizione di sales manager era stata effettuata al Barbieri .
Anche la fine del rapporto sarebbe stata motivata da ragioni riferibili al Barbieri, in quanto tale. Barbieri Umberto era socio unico e amministratore unico di Fea srls; non vi erano dipendenti o collaboratori e Fea svolgeva attività esclusivamente presso l'unità locale in via Vegri Bressanvido, che costituisce la residenza di Barbieri. 8.- Inoltre, e soprattutto ai fini della decisione , va considerato che la domanda svolta in giudizio era di riconoscimento di un rapporto di lavoro di agenzia o in via gradata di natura parasubordinata (o di opera o appalto, di assistenza manageriale o comunque una domanda di risarcimento danni ex art 1337 c.c. ) tra Barbieri Umberto ed Atrepan, rapporto che solo formalmente sarebbe stato intestato a Fea srl (e per esso Fea), attivata allo scopo. 9.-Tutto ciò è stato esplicitamente posto dai due ricorrenti alla base della prospettazione contenuta nell’editio actionis, essendosi dichiarato fin dalla intestazione del ricorso che Fea srls agiva solo formalmente , per conto del ricorrente ( “ e per esso”, si dice sempre negli atti).
Non è fondato perciò sostenere che il ricorrente abbia dichiarato di agire in giudizio quale legale rappresentate della società Fea srls. Al contrario, è vero che egli ha agito in giudizio in prima persona, in nome proprio ed ha affermato che la società era stata costituita solo per firmare il contratto ed haquindi agito in giudizio (e fuori di esso) soltanto per conto della persona fisica Barbieri, quale suo mezzo. 10.- In tale prospettazione, ed ai fini della qualificazione della domanda come causa di lavoro e della competenza del giudice del lavoro,alcuna decisiva rilevanza può dunque rivestire il fatto che Fea srls abbia sottoscritto formalmente il contratto, in quanto ( Cass . n. 22816 del 09/11/2016 , n. 11415 del 17/05/2007,n. 9929 del 07/10/1993 ) la determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge.
Detto principio non può essere nemmeno derogato dalle contestazioni del convenuto circa l’inesistenza del rapporto e neppure da quelle inerenti alla veste con cui l’uno o l’altro soggetto abbiano agito in giudizio.
11. Per contro, come già detto, nella causa va pure escluso che –fatta salva la apparente intestazione del contratto di agenzia a Fea srls – Barbieri abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si sia avvalso di una autonoma struttura imprenditoriale, sicchè neppure si può applicare la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata la quale postula in effetti un diverso accertamento e presupposti di fatto che nel caso di specie sono invece del tutto insussistenti.
12. Pertanto, la sentenza impugnata che ha declinato la competenza semplicemente perché Fea srls aveva sottoscritto il contratto di agenzia intervenuto con Atrepan, senza rispettare il contenuto della domanda svolta in giudizio ed i suoi presupposti di fatto, ha violato le regole anzidette e deve essere cassata. 13.- Va quindi affermata la competenza del giudice del lavoro adito presso il tribunale di Vicenza presso cui le parti dovranno riassumere la causa entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La statuizione sulle spese del presente regolamento si rimette alla definizione del merito. Non r icorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata, dichiara la competenza del giudice del lavoro presso il tribunale di Vicenza. Fissa il termine di gio