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Ordinanza — n. 26666/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows workers' claim that unilateral contract revocation cannot override prior collective agreement application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26666/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of workers' claims regarding collective agreement application. The workers argued that a unilateral revocation letter could not negate a prior employer decision to suspend a different collective agreement, while the employer contended the revocation was legally effective. The court ruled that unilateral acts cannot be interpreted by considering the recipient's behavior, thereby invalidating the revocation's ability to override the previous employer intent.

Regesto Legislator

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Art. 1324 c.c.; Unilateral acts cannot be interpreted by considering the recipient's behavior, meaning a revocation letter cannot override a prior employer manifestation of will regarding collective agreement application.

Parole chiave

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unilateral act interpretation collective agreement application contractual revocation employer intent labor law dispute principio del contratto collettivo unico vertenza di assicurazione sociale disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

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Art. 1324 c.c.
Infatti, l’art. 1324 c.c. prevede l’applicabilità, anche agli atti unilaterali inter vivos, delle norme dettate per i contratti, ma solo “in quanto compatibili”.
art. 360 cod.proc.civ
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn.
art. 2074 cod. civ
L'opposto principio di ultrattivitàsino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto era previsto dall'art. 2074 cod. civ.
art. 39 Cost
concepito nella vigenza dell’abrogato sistema corporativo - , ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
art. 1467 c.c
art. 1324 c.c
Infatti, l’art. 1324 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14864/09
Cass. n. 1387/09
Cass. n. 1387/09; Cass.n.
Cass. n. 4251/04
Cass. n. 8206/2016
Cass. n. 16706/2018
Cass. n. 16706/2018; Cass.
Cass. n. 16843/2018
16706/2018; Cass. n. 16843/2018; Cass.
Cass. S.U. n. 17532/2018
16843/2018; Cass. S.U. n. 17532/2018; Cass.n.
Cass. n. 25543 del 2018
sez. un. n. 11325/2005
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22268-2023 proposto da: BATTISTIN DAVIDE, DEL BIANCO MONICA, COMUZZI CECILIA, ZAMPARINI MARCELLA, LAZZARO ELISABETTA, SPINATO MARTINA, FAVERO FRANCESCO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANMARIA MONICO, che li rappresenta edifende; -ricorrenti - contro ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 10/B, presso Oggetto CCNL -termine di durata –clausola di ultrattività - conseguenze R.G.N.22268/2023 Cron.

Rep. Ud.18/09/2024 CC A A Studio Legale, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO ALBE'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2023 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/07/2023 R.G.N. 30/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto la domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe, nei confronti dell’associazione La nostra Famiglia, di applicazione del CCNL Sanità Privata (stipulato nel 2005, rinnovato l’8.10.2020 e sostituito, a far data dall’1.2.2020 dal CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA e Centri di Riabilitazione-CDR) e di pagamento delle differenze retributive conseguenti alla illegittima disdetta unilaterale del CCNL Sanità Privata.

2. La Corte territoriale - richiamato l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte in relazione all’art. 4 del CCNL Sanità Privata e alla clausola di ultrattività ivi inserita dalle parti sociali, che ha inteso quale apposizione di un termine di duratala suddetta clausola con conseguente possibilità di recesso del datore di lavoro al momento del rinnovo del suddetto CCNL – ha rilevato la legittimità dell’applicazione, a far data dall’8.10.2020 –di un diverso CCNL (nella specie, il CCNL RSA-CDR) posto che alla data di scadenza del CCNL Sanità Privata (da far coincidere con il suo rinnovo del 3 CCNL, CCNL IRCCS) l’Associazione aveva già comunicato la disdetta all’associazione sindacale datoriale firmataria del CCNL (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, ARIS) e, inoltre, il quadro probatorio raccolto non confermava un comportamento concludente del datore di lavoro teso a recepire, di fatto, l’applicazione del rinnovato CCNL Sanità privata (rectius CCNL IRCCS), in quanto i riferimenti al (vecchio) CCNL Sanità Privata rinvenuti nei cedolini paga (fino a dicembre 2020) dovevano “ritenersi utili solamente ai fini dell’elaborazione del LUL” come chiarito dalla società, con lettera del 10.12.2020, ove si esplicitava la revoca della sospensione dell’applicazione del CCNL CDR; conseguentemente, vista la riconosciuta natura privatistica dell’autonomia collettiva, l’Associazione non poteva ritenersi vincolata all’applicazione di un CCNL sottoscritto da un’associazione sindacale firmataria (ARIS) alla quale non era più iscritta, e non essendo stato provato alcun comportamento concludente di applicazione, di fatto, del nuovo CCNL IRCSS.

3. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’associazione ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché violazione degli artt. 1321 e 1322, cod.civ., avendo, la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’Associazione non avesse, di fatto, applicato il rinnovato CCNL Sanità Privata anche per il periodo successivo all’8.10.2020.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CCNL Sanità Privata 2005 nonché degli artt. 1322, 1362, 1366, 1367, cod.civ. e 112 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, contraddittoriamente rilevato, dapprima, che non era dirimente stabilire se la clausola di ultrattività apposta al CCNL Sanità Privata 2005 avesse (natura di termine o di condizione ossia) prorogato la vigenza sino alla data di rinnovo e, successivamente, ha ritenuto la data dell’8.10.2020 rilevante ai fini della scadenza (e vincolatività) del suddetto CCNL, con ciò creando una nuova circostanza in fatto mai allegata e interpretando, contrariamente alla volontà delle parti sindacali, il testo negoziale.

3. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1366, 1367, 1372, per avere, la Corte territoriale, trascurato che i singoli contratti individuali contengono una clausola di rinvio al CCNL Sanità Privata, rinvio da intendersi formale e dinamico, non già materiale; il datore di lavoro era, dunque, vincolato all’applicazione del CCNL Sanità Privata, e il principio di consensualità delle modificazioni contrattuali in relazione alle condizioni essenziali pattuite fra i contraenti impediva all’Associazione di applicare, unilateralmente, la disciplina di un altro CCNL.4. Per la sua priorità logico-giuridica, va preliminarmente affrontato il secondo motivo di ricorso, meritevole di accoglimento nei sensi appresso chiariti.

5. Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattivitàsino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo quanto era previsto dall'art. 2074 cod. civ. concepito nella vigenza dell’abrogato sistema corporativo - , ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).

All’autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma: ciò è quanto accaduto nella specie. Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d’appello proprio con riferimento all’art. 4, co. 2, CCNL c.d. Sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando(Cass. nn. 3671 e 3672/2021;

Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio). Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.

Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002). Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso.

Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente –appunto – la scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest’ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.

6. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l’8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente vincolante nei confronti dell’Associazione, con conseguente inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020. La lettera del 18.2.2020 con cui l’Associazione comunicava alle organizzazioni sindacali il proprio intento di sospendere l’applicazione del CCNL CDR ha, d’altra parte, confermato detta situazione giuridica in atto ed ha assunto valore di impegno espresso, da parte dell’Associazione stessa, di continuare l’applicazione del CCNL Sanità privata; la Corte di appello ha, invero, accertato che effettivamente, dopo il 18.2.2020, è stato mantenuto il trattamento economico del CCNL Sanità privata applicato a tutti i lavoratori fino al 31.1.2020.

Trattandosi di comunicazione avente natura di atto unilaterale recettizio, la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata ha prodotto effetti già nel momento in cui è pervenuta a conoscenza delle organizzazioni sindacali destinatarie: la successivarevoca era inidonea, senza il consenso della controparte, ad eliminare l'effetto negoziale già prodotto. Ne consegue che, una volta comunicata espressamente la volontà di ripristino dell’operatività del CCNL Sanità Privata, non era sufficiente - per la sua rimozione (e conseguente applicazione di un diverso trattamento economico) - la revoca unilaterale dell’Associazione (ossia la lettera del 10.12.2020), ma era necessario che le controparti sociali (o, se del caso, ciascun lavoratore) vi aderissero, potendo semmai – la suddetta revoca – valere, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, quale (mera) proposta per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con differente contenuto.

Pertanto, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che, pur in assenza di accettazione delle controparti sociali (e dei lavoratori), l’atto di revoca adottato dall’Associazione il 10.12.2020 fosse idoneo a caducare l’effetto negoziale già prodotto dalla comunicazione del 18.2.2020 (che esplicitava la volontà dell’Associazione di applicare il CCNL Sanità privata). Né tale revoca potrebbe essere interpretata alla luce del comportamento successivo delle parti, giacché esso è criterio ermeneutico che non si applica agli atti unilaterali perché con essi incompatibile.

Infatti, l’art. 1324 c.c. prevede l’applicabilità, anche agli atti unilaterali inter vivos, delle norme dettate per i contratti, ma solo “in quanto compatibili”. Invero, insegna questa S.C.che, proprio perché le norme sull'interpretazionedei contratti si applicano “in quanto compatibili” anche agli atti unilaterali inter vivos (art.1324 c.c.), in questi ultimi l’interprete non può guardare alla comune intenzione delle parti e ciò per la semplice ragione che di un comportamento comune delle parti può parlarsi solo a fronte di contratti e non anche a fronte di meri atti unilaterali, ancorché recettizi.In altre parole, nell’interpretare un atto unilaterale si può indagare l'intento proprio del relativo autore, senza che, però,sia consentito fare ricorso, per determinarlo, anche alla valutazione del comportamento del suo destinatario (v., ex aliis,Cass. n. 14864/09;

Cass. n. 1387/09; Cass.n. 4251/04). Ed è palese che la lettera di revoca della precedente sospensione aveva la natura giuridica – appunto – non di contratto, bensì di atto unilaterale recettizio. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo nei sensi sopra chiariti, con rinvio al giudice di merito indicato in dispositivo, che valuterà, in punto di fatto e in concreto, le conseguenze del diritto dei lavoratori all’applicazione del CCNL Sanità privata (rectius CCNL IRCCS) dopo l’8 ottobre 2020.

7. L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del primo,vista la sopra affermata inidoneità dell’atto di revoca del dicembre 2020a porre nel nulla la precedente manifestazione di volontà datoriale del febbraio 2020 di sospendere l’applicazione del CCNL CDR.

8. Il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

9. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che proponga una questione giuridica, implicante anche un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa ( in tal senso fra le tante Cass. n. 8206/2016;

Cass. n. 16706/2018; Cass. n. 16843/2018; Cass. S.U. n. 17532/2018; Cass.n. 25543 del 2018). Detto onere non è stato assolto dai ricorrenti i quali, nel lamentare l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale delle clausole di rinvio al CCNL Sanità Privata contenute nei singoli contratti individuali (rinvii da intendersi formali e dinamici), non deduce e dimostra di avere sottoposto al giudice d'appello la questione dell’applicabilità del CCNL Sanità privata sotto tale profilo, implicante un accertamento di fatto diverso da quello che emerge dalla sentenza impugnata.

10. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataalla Corte di appello di Venezia, che provvederà altresì sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsonei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissib