Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and co-plaintiffs' adherence, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal of the appeal and the co-plaintiffs' adherence to this decision. The case involved a dispute between Piccoli S.r.l. and the Derakhshan siblings, originally appealed against a Florence Court of Appeal judgment. Since the appellant voluntarily abandoned the litigation and the opposing parties accepted this stance, the court found no need to examine the merits of the legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal and the appellees adhere to the withdrawal, the proceedings are extinguished without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to nella causa vertente tra: PICCOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Zwingauer domicilio digitale: , nonché dall’Avv. Giovanni Enrico Arcieri, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro DARIA DERAKHSHAN,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stramaccia, domicilio digitale ; e l’Avv. Lorenzo Calvani, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente nonché NIMA DERAKHSHAN, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stramaccia, domicilio digitale ; e l’Avv. Lorenzo Calvani, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 286-2023depositata il 2 0 . 4 . 202 3 , N.R.G. 113-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e adesione alla stessa dalle parti controricorrenti;
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10.10.2