Court declares Milan jurisdiction over home sales agent dispute, rejecting Ferrara forum selection clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the ex officio jurisdiction regulation, transferring the case from Ferrara to Milan. The plaintiff claimed to be a home sales agent without subordination, while the defendants argued for a business brokerage relationship. The court ruled that the plaintiff's pleadings established a continuous collaborative relationship, rendering the territorial forum clause in the contract null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409 n. 3 c.p.c.; Art. 413 n. 4, 8 c.p.c.: In agency or business brokerage relationships exhibiting coordination, continuity, and personal dependence, the territorial jurisdiction is determined by the domicile of the principal, and any derogatory forum selection clauses are null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio 7601-2024 proposto da: TRIBUNALE DI FERRARA, con ordinanza R.G.N. 336/2023 del 23/03/2024, nel procedimento pendente tra: GUELI ANTONIO MARIA; STAR ITALIA S.P.A.; KERASELL S.R.L.S.; KERASELL SERVICE S.R.L.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 23.3.2024, ha chiesto alla Corte Suprema di Cassazione di regolare la competenza in relazione alla controversia incardinata da Antonio Maria Gueli nei Oggetto Regolamento di competenza ex art. 45 cpc R.G.N.7601/2024 Cron. Rep. Ud.11/09/2024 CC confronti della Star Italia spa, Kerasell srls e Kerasell Service srl, con riguardo alla quale il Tribunale di Milano aveva declinato la propria competenza per territorio in quanto l’art. 18 del contratto intercorso tra le parti prevedeva il Foro di Ferrara per le eventuali controversie.
2. L’originario ricorrente aveva dichiarato di avere svolto, per le suddette società, le mansioni di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione, ai sensi della legge n. 173/05, in virtù di distinti contratti di lavoro precisando che la sua attività consisteva nella raccolta di ordinativi a domicilio per il servizio di ristrutturazione bagni/trasformazione vasca in doccia, con installazione di prodotti a domicilio ad esclusivo marchio Star Italia.
3. Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto, sul presupposto che la competenza deve essere determinata sulla base della prospettazione della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto, salvo il limite di una prospettazione artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza, che nella fattispecie in esame il rapporto di lavoro era stato indicato dal ricorrente quale incarico alla vendita a domicilio, costituente una forma di collaborazione continuativa ex art. 409 n. 3 cpc, e non in termini di procacciamento di affari, come sostenuto dalla resistente Star Italia spa e condiviso dal Tribunale di Milano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 413 n. 4 e n. 8 cpc, competente per territorio è il giudice del luogo ove si trova il domicilio del titolare del rapporto (nella fattispecie Basiglio Milano 3), essendo nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
4. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento dell’istanza e per la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano.
5. Le parti non hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. I rilievi del Tribunale di Ferrara - come condivisibilmente osservato dal PG-sono fondati.
2. E’ un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui lacompetenza territoriale ex art. 413 c.p.c. èdeterminata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto (per tutte Cass. n. 11023/2020).
3. Nella fattispecie il ricorrente, domiciliato a Basiglio - Milano 3, aveva dedotto di avere svolto, per conto della Star Italia spa e Kerasell srls, le mansioni di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione, ai sensi della legge n. 173/2005, in virtù di distinti contratti, per cui, ai sensi dell’art. 413 co. 4 cpc, la competenza per territorio andava individuata in relazione al luogo di domicilio del titolare del rapporto e quindi innanzi al Tribunale di Milano.
4. Ma anche se si fosse voluto avere riguardo alla qualificazione del rapporto, come sostenuto dalla Star Italia spa, in termini di “procacciamento di affari”, essendo stati prospettati nell’originario atto introduttivo del ricorrente i requisiti della stabilità, della personalità e della coordinazione, comunque alla controversia andavano applicate le disposizioni di cui all’art. 409 co. 1 n. 3 cpc, e quindi dell’art. 413 n. 4 cpc in tema di individuazione del giudice competente per territorio, con conseguente nullità di ogni clausola derogativa della competenza per territorio (art. 413 co. 8 cpc): nel caso de quoart. 18 del contratto individuale intercorso tra le parti che individuava il giudice competente in quello di Ferrara.
5. Questa Corte, infatti, ha precisato che, in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari, si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (Cass. n. 8214/2009).
6. Alla stregua di quanto esposto va, quindi, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano.
7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio trattandosi di regolamento di competenza promosso di ufficio. PQM LaCorte accoglie il regolamento di competenza di ufficio e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, con termine di mesi tre dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione del giudizio ad opera della parte più dil