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Ordinanza — n. 26468/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, declaring process extinguished without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26468/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the appellant withdrew their cassation appeal, which was accepted by the respondent. Although the lower court had previously awarded damages to the appellant, the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the court ruled that no further costs or unified contribution were due under the specific circumstances of the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the process is extinguished without the need to determine costs, as the withdrawal constitutes a definitive end to the litigation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process cassation procedure litigation costs unified contribution civil procedure code appellant withdrawal restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16938-2020 proposto da: BAVUSO ROBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE BRUNETTI; -ricorrente - contro SOC. COOP. AGRIGOLA LA RICONQUISTA M. COSTANTINO A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato OLGA GUGLIELMUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO TRAFICANTE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 67/2017;

Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.16938/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 215/2019, la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, che confermava nel resto, ha rigettato l’appello principale proposto da Bavuso Roberto e, in accoglimento di quello incidentale ha condannato la Cooperativa agricola La Riconquista “M. Costantino” al pagamento della somma complessiva di euro 1.200,63, oltre accessori; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roberto Bavuso affidato a quattro motivi; chela intimata ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del ricorrente; chetale atto risulta accettato dalla controricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in