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Sentenza — n. 26461/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations regarding procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26461/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual details regarding the alleged procedural error. Although the appellant cited the lack of a complete transcript of the initial lawsuit, the court ruled that generic summaries were insufficient to allow for a direct review of the case file. Consequently, the court rejected the request to examine the merits of the pension dispute and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.; Art. 366 comma 1 nr. 6 cod. proc. civ.: An appeal alleging an error in proceeding is inadmissible if the appellant fails to specifically identify the factual circumstances of the error and provide the necessary documents for the court to verify the contested points ex actis.

Parole chiave

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error in proceeding procedural error inadmissibility specificity requirement ex actis review pension dispute Cassazione revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 366 comma 1 nr. 6 cod. proc. civ.
15.Come, infatti, chiarito dalla Corte, il requisito di specificità imposto dall’art. 366 , comma 1, nr.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
art. 112 cod.proc.civ
5 cod.proc.civ.- il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ.e «errato esame di questioni non oggetto di causa».

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 17670 del 2024
Cass. nr. 19206 del 2023
17670 del 2024; Cass. nr. 19206 del 2023; Cass.
Cass. n. 12481 del 2022
19206 del 2023; Cass. n. 12481 del 2022; Cass.
Cass. civ. n. 342 del 2021
12481 del 2022; Cass. civ. n. 342 del 2021).
Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012
Cass., sez.un., nr. 20181 del 2019
Cass. nr. 20924 del 2019
Cass. nr. 20924 del 2019).
CEDU Succi e altri c/Italia del 28.10.2021
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11070-2020 proposto da: CESTRA ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2658/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 2421/2017;

Oggetto error in procedendo. Oneri di specificazione R.G.N.11070/2020 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dalla Consiglier a Dott. GABRIELLA MARCHESE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. FATTI DI CAUSA 1. L’odierno ricorrente impugnava dinanzi alla Corte di appello di Roma la sentenza del Tribunale di Latina che, per come riportato nella decisione qui gravata, aveva rigettato la domanda volta «almiglior trattamento di pensione sull’anzianità contributiva esistente all’agosto 2006 e quindi alla riliquidazione del trattamento di pensione in forza del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege nr. 257 del 1992 » con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche per il periodo e nella misura indicati in atti.

2. La Corte d ’ Appello di Roma, nel confermare la decisione di primo grado, ha, in estrema sintesi, osservato che il Tribunale: - non aveva definito il giudizio per intervenuto giudicato, pur avendo fatto riferimento alla preclusione derivante dallo stesso nello svolgimento dell’iterprocessuale; - non aveva omesso di pronunciare né violato il principio di «correlazione»;

3. aveva argomentato con plurime e autonome ragioni, non estranee all’oggetto della domanda, i motivi fondanti il rigetto del ricorso.4. P er l’annullamento di tale decisione, ha proposto ricorso Attilio Cestra, con tre motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, l’INPS.

5. Il ricorso, fissato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione di questa Corte, è stato, poi,rimesso alla sezione IV. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

7. L’omissione, nella sostanza, è riferita al travisamento dell'oggetto della domanda intesa come volta ad «ottenere il risarcimento del danno». Il Giudice di appello non aveva considerato che benché il Tribunale non avesse (in parte motiva) ritenuto preclusa la domanda introduttiva della lite sulla base di un giudicato, nel dispositivo (prevalente in caso di conflitto con la motivazione) aveva poi rigettato la stessa proprio sul principio del divieto del ne bis in idem.

8. Con il secondo motivo – ai sensi dell’ art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ.e «errato esame di questioni non oggetto di causa». Il ricorrente ribadisce, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il travisamento, già censurato con il primo motivo, dell'oggetto della domanda erroneamente qualificata come risarcitoria. La domanda, invece, era afferente alle differenze pensionistiche a partire dall’agosto del 2006, momento dal quale era titolare di pensione d’invalidità.Il beneficio alla rivalutazione contributiva, infatti, accertato in sede giudiziale, era stato riconosciuto dall’Istituto solo parzialmente, dal 2012, quando gli era riconosciuta la pensione di anzianitàe quindi in modo non satisfattivo.

9. Con il terzo motivo - ai sensi dell’ art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- il ricorrente deduce l’ omesso esame del petitum. 10.Il ricorrente ripropone, con specifico riguardo al bene della vita dedotto in causa, il travisamento, già denunciato nei precedenti motivi, dell'oggetto della domanda ed il mancato pronunciamento nel merito della stessa.

11. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono, per più profili, come prospettati, inammissibili. 12.Nella sostanza, le censure imputano alla Corte di appello errori nella conduzione dell’attività processuale . Esse, pertanto, in modo evidente si pongono fuori dal perimento dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , richiamato del tutto impropriamente nella rubrica dei motivi . Come costantemente ripetuto dalla Corte ( Cass. sez.un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e plurime successive conformi), l’art. 360 nr. 5,riformulato dal l ’art. 54 del D.L. n r . 83 del 2012, art.54, conv. in legge nr.134 del 2012 , riguarda, infatti, un vizio specifico, relativo all'omessoesame di un fatto storico , principale o secondario, riferito ad una precisa circostanza da intendersi in sensostorico-naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra leparti e abbia carattere decisivo.

I vizi illustrati non sono riconducibili al delineato paradigma; nel loro complesso, prospettano l’erronea interpretazione della domanda giudiziale da sottoporre alla Corte attraverso la deduzione di un error in procedendo,ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. 13.Se è vero, infatti, che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, è altrettanto vero che ove essa ridondi in un vizio di nullità processuale, come nel caso di specie ove si prospetta un’errata individuazione del petitum, giudiziale, è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma delle normeprocessuali che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 n r . 4, cod. proc. civ. (Cass. nr. 30770 del 2023 ;

Cass. nr. 11103 del2020).

14. Tuttavia, anche a volere seguire , nello scrutinio dei rilievi, un approccio meno formalistico, ossequioso dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c/Italia del 28.10.2021, le censure , in quanto genericamente dedotte, restano inammissibili , impedendo al Collegio l’effettivo controllo « della decisività dei punti controversi e della correttezza […] della decisione impugnata» (anche nelle relative motivazioni, Cass. nr. 17670 del 2024; Cass. nr. 19206 del 2023; Cass. n. 12481 del 2022; Cass. civ. n. 342 del 2021). 15.Come, infatti, chiarito dalla Corte, il requisito di specificità imposto dall’art. 366 , comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., deve essere verificato anche in caso di denuncia di errori nella nell’attività processuale, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. nr. 8077 del 2012).16.La parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass., sez.un., nr. 20181 del 2019;

Cass. nr. 20924 del 2019). 17.Nel caso di specie, partericorrente riproduce, per mera sintesi del loro contenuto, gli atti processuali, senza tuttavia riportare i passaggi necessari a lla chiara comprensione della vicenda processuale . È decisivo osservare che difetta la compiuta trascrizione del ricorso introduttivo della lite, indispensabile per verificare gli esatti termini della lite e la correttezza , in relazione ad essi, della ratio decidendi. 18.Per quanto innanzi, il ricorso va dichiar a to inammissibile. 19.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali , in difetto dirituale dichiarazione di esonero contenuta nelle conclusioni del ricorso ( non sottoscritta dalla parte ricorrente) e in presenza di una dichiarazione sostitutiva (alleg.

C del ricorso) il cui tenore esclude la ricorrenza delle condizioni di legge. 20.Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00per compensi professionali, in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r