Italian Court corrects material error in cassation order declaring case extinguished by waiver without costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in a previous decision that had wrongly adjudicated the merits of the case. The parties argued that the correct outcome should have been the extinction of the proceedings due to the plaintiff's waiver, without any ruling on costs. The court ruled that the prior judgment was flawed and ordered the declaration of the case's extinction with no costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391bis c.p.c.; Art. 380bis1 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a material error leads to a substantive judgment instead of procedural extinction, the court must correct the record to declare the case extinguished without cost provisions.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 18297-2020 proposto da: TERME MONTECATINI S.P.A., in concordato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato ANDREA VARANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOFIA CECCONI; -ricorrente - contro PAGANELLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato CHRISTIANO GIUSTINI, (STUDIO LEGALE TAMBURRO), rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA DEL RE; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 11236/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2024 R.G.N. 18297/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO; Oggetto R.G.N.18297/2020 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 CC RILEVATO CHE a seguito della segnalazione della parte ricorrente, è stata disposta d’ufficio, con provvedimento in data 7 maggio 2024, la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 18297/2020 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; prima della presente adunanza entrambe le parti del giudizio hanno comunicato memoria con la quale hanno sollecitato la correzione dell’errore materiale; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE in effetti, per mero errore materiale, all’adunanza del 27.2.2024 la causa è stata definita con decisione nel merito del ricorso con ordinanza n. 11236/2024 pubblicata il 26/04/2024; mentre, visto l’atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali del 24.1.2024 depositato da Terme Montecatini spa in concordato, recante presa visione ed accettazione espressa del procuratore della controparte Paganelli Paola per quanto riguarda la compensazione delle spese, si sarebbe dovuto pronunciare provvedimento di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza alcuna pronuncia sulle spese; per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi dichiarata l’estinzione del procedimento, senza provvedimenti sulle spese;
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c., dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nelle ragioni della decisione e nel dispositivo (dalla pag. 2 a pag.
9) dell’ordinanza n.11236/2024 del 26.4.2024 dovendosi dichiarare invece l’estinzione del giudizio in oggetto per rinuncia al ricorso, nulla spese, nei termini sopra indicati. Manda La Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della ordinanza. Così deciso nella camera di co