Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The parties involved were a private individual and a provincial health service, with the lower court having previously ruled on the case. The court accepted the withdrawal as compliant with procedural requirements and ordered the costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the costs are shared if the court has not yet ruled on specific statutory interpretations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22427/2022 R.G. proposto da : CURCIO SABRINA ANNA MARIA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MARCELLO MARTINO, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato MARIACHIARA PAONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.367/2022 depositata il 16/03/2022. letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente , comunicata al controricorrente in data 30 agosto 2024;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra le parti giacché al momento della proposizione del ricorso questa Corte non si era ancora pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 e sull’applicabilità del “blocco” anche agli aumenti stipendiali previsti per la dirigenza medica a seguito di positiva valutazione dell’attività svolta
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione con compensazione delle spese Così deciso in Roma,il 09/10/2024 I