Civil appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished as plaintiff failed to request decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within forty days of the proposed settlement notification. The material facts show the appellant, Ciccotto Angelo, did not exercise his right to demand a ruling after the court offered a settlement under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the litigation was abandoned and ordered the costs to be non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposed settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso 2821-2020, proposto da CICCOTTO ANGELO, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato SALVATORE ASTUTO ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 -controricorrente - Avverso la sentenza n. 311 del 2019 della Corte d’appello di Palermo, depositata l’11 luglio 2019 (RG 897/2017), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti, in una controversia avente ad oggetto la richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Rom