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Decreto — n. 26450/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 26450/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory forty-day period following notification of the settlement proposal. The appellant, Argiri Roberto, had not exercised this right despite the proposal being formally communicated to both parties. Consequently, the court ruled that the withdrawal was deemed effective and terminated the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a settlement proposal constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal settlement proposal statutory period extinction of proceedings civil procedure code appellant inaction judicial termination prestazioni dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
1623 del 2023 del Tribunale di Patti, depositata l’11 settembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, giusta dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nell’odierno ricorso e già vagliata nella sua ritualità anche dalla sentenza impugnata;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nell’odierno ricorso e già vagliata nella sua ritualità anche dalla sentenza impugnata;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 5805-2024, proposto da ARGIRI ROBERTO, rappresentato e difeso dalle avvocate GENOVEFFA CALIÒ e ROSANNA MONASTRA ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 1623 del 2023 del Tribunale di Patti, depositata l’11 settembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nell’odierno ricorso e già vagliata nella sua ritualità anche dalla sentenza impugnata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma