Cassation appeal dismissed as withdrawn by plaintiff after court notification under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the INPS pension decree extinguished due to the plaintiff's failure to request a decision within the statutory period. The plaintiff, LanzaFame Rosa, had previously requested a settlement proposal which was communicated to both parties under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the litigation costs to be non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days after notification of a settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 6210-2024, proposto da LANZAFAME ROSA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIANCARLO DI GENIO, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA DELLE ACACIE, ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso il decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia, depositato il 18 dicembre 2023 (RG 1306/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti nel presente giudizio di legittimità e sottoscrittadalla parte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma, 28 s