Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after 40-day period without requesting decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day window following the proposal for settlement. The applicant, representing a social security dispute against INPS, did not actively pursue the judgment despite the proposal being communicated to both parties. Consequently, the court ruled that the procedural silence constituted a formal withdrawal, terminating the proceedings without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days after a proposal for settlement is deemed a withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso 21349-2020, proposto da PERRONE CONCETTA, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata MARIA CORRENTI, e domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE, 129, presso lo studio dell’avvocato ROCCO CERTO ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 -resistente con procura - Avverso la sentenza n. 142 del 2020 della Corte d’appello di Messina, depositata il 4 marzo 2020 (RG 313/2019), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio; nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quanto l’INPS si è limitato a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Roma,