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Ordinanza — n. 26264/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to improper formulation of legal grounds and lack of new elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26264/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Trunfio inadmissible without examining the merits of his claims regarding salary differences. The appellant argued that he performed higher-level duties entitling him to second-level pay, but the lower court correctly applied collective agreements limiting such differences to substitute allowances. The court rejected the appeal because the second ground of appeal was improperly formulated, conflating procedural defects with substantive legal violations, and found no new elements to alter the established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if a ground of appeal is improperly formulated by conflating distinct legal issues or fails to meet specific requirements for alleging procedural nullity, even if the underlying substantive argument is correct.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper formulation procedural nullity salary differences public health administration indennità giornaliere di malattia indennità suppletiva retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 36, primo comma, Cost.
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, primo comma, Cost. nonché del “CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale dell'08.06.2000 e ss.”.
Art. 112 c.p.c.
18, CCNL non costituisce una differenza retributiva, ma, appunto, una indennità connessa alle specifiche funzioni di sostituzione svolte dal dirigente medico, si deve osservare che le deduzioni del ricorrente avrebbero dovuto essere riferite alla violazione o dell’art. 112 c.p.c. o dell'art.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
o dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
o dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 2103 c.c
dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c.
art. 36 Cost
2103 c.c., in quanto si verifica nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con la conseguenza che al sostituto non competono - neppure ex art. 36 Cost.
art. 112 c.p
18, CCNL non costituisce una differenza retributiva, ma, appunto, una indennità connessa alle specifiche funzioni di sostituzione svolte dal dirigente medico, si deve osservare che le deduzioni del ricorrente avrebbero dovuto essere riferite alla violazione o dell’art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 16299 del 03/08/2015
Cass. Sez. L, Sentenza n. 21565 del 03/09/2018
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23195 del 20/08/2021
21565 del 03/09/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23195 del 20/08/2021; Cass.
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21190 del 19/07/2023
23195 del 20/08/2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21190 del 19/07/2023; Cass.
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15744 del 05/06/2024
21190 del 19/07/2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15744 del 05/06/2024) – senza che il ricorso offr a elementi di sorta per confermare o mutare l’orientamento.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013
17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24095/2019R.G. proposto da ROBERTO TRUNFIO, domicilio digitale presso PEC avvgiuseppebarilla@pecstudio.it rappresentato e difeso dall'avvocato BARILLA' GIUSEPPE –ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA –intimata– Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – – Personale sanitario – Dirigente - Svolgimento mansioni superiori – Responsabile struttura complessa – Differenze retributive -Presupposti R.G.N. 24095/2019 Ud. 13/09/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 24095/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 2 di 6 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 22/2019 depositata il 01/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 22/2019, depositata in data 1° febbraio 2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria, nella regolare costituzione dell’appellato ROBERTO TRUNFIO, ha accolto l’appello proposto da ASP REGGIO CALABRIA avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 255/2017, depositata in data 7 marzo 2017 e, per l’effetto, ha respinto la domanda originariamente proposta da ROBERTO TRUNFIO e volta a conseguire le differenze tra i trattamenti retributivi di primo e secondo livello della dirigenza, avendo lo stesso ROBERTO TRUNFIO –dirigente medico di primo livello - allegato di aver e svolto di fatto dal maggio 2004 al settembre 2009 le mansioni di dirigente di struttura complessa, costituita dall’U.O. Pediatria e Neonatologia.

2. Nel riformare la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda, la Corte territoriale ha richiamato orientamenti di questa Corte per affermare che la sostituzione nell'incarico di dirigente di struttura complessa da parte del dirigente di primo livello non comporta l’applicazione dell’art. 2103 c.c., in quanto si verifica nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con la conseguenza che al sostituto non competono - neppure ex art. 36 Cost. - le differenze retributive fra il primo e il secondo livello ma unicamente l’indennità di sostituzione, prevista dalla contrattazione collettiva, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 19 e 52, D. Lgs. n. 165/2001; 15 e 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992; 28, comma 6, e 18, comma 7, CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000. Sez. S4/L- R.G. 24095/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 3 di 6 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ricorre ora ROBERTO TRUNFIO. ASP REGGIO CALABRIA è rimasta intimata.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, primo comma, Cost. nonché del “CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale dell'08.06.2000 e ss.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che il prolungato espletamento di mansioni superiori, in una situazione nella quale le mansioni erano svolte su un posto di ruolo esistente e vacante in pianta organica, per la cui copertura non era stato bandito alcun concorso, deve comportare il riconoscimento del relativo trattamento economico, “indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell'Amministrazione, in quanto non è raffigurabile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito”, richiamando sul punto anche la giurisprudenza del giudice amministrativo. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 5° in relazione agli artt. art. 19 e 52 del dlgs nr. 165 del 2001, artt. 15 e 15 ter del dlgs nr. 502 del 1992, artt. 28 comma 6 e 18 comma 7 del CCNL 8.6.2000”. Il motivo deduce una insanabile contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto la stessa, nella parte motiva, avrebbe affermato Sez. S4/L- R.G. 24095/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 4 di 6 che al medico che abbia svolto funzioni di dirigente medico di struttura complessa, senza incarico definitivo, devono essere riconosciute quanto meno le indennità di sostituzione, mentre poi avrebbe integralmente respinto la domanda del ricorrente, sebbene quest’ultimo avesse chiesto nell'originaria domanda tutte le differenze retributive discendenti dallo svolgimento delle mansioni, e quindi anche l'indennità di sostituzione.

2. Il ricorso è, nel complesso, inammissibile. 2.1. Il primo motivo risulta inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), in quanto la decisione impugnata si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte - a mente del quale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 16299 del 03/08/2015; Cass. Sez. L -Sentenza n. 21565 del 03/09/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23195 del 20/08/2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21190 del 19/07/2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15744 del 05/06/2024) – senza che il ricorso offr a elementi di sorta per confermare o mutare l’orientamento. Sez. S4/L- R.G. 24095/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 5 di 6 2.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende, in primo luogo, dalla sua non corretta formulazione, sovrapponendosi nel motivo deduzioni concernenti la violazione di legge con profili che atterrebbero, invece, alla insanabile contraddittorietà della motivazione.

In disparte, allora, la considerazione – peraltro anch’essa dirimente - per cui l’indennità di sostituzione ex art. 18, CCNL non costituisce una differenza retributiva, ma, appunto, una indennità connessa alle specifiche funzioni di sostituzione svolte dal dirigente medico, si deve osservare che le deduzioni del ricorrente avrebbero dovuto essere riferite alla violazione o dell’art. 112 c.p.c. o dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., senza che, tuttavia, si possa in questa sede procedere alla riqualificazione del motivo, avendo questa Corte già chiarito che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n.

4) del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché il ricorso sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimasta AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA intimata. Sez. S4/L- R.G. 24095/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 6 di 6 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso ar