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Ordinanza — n. 26259/2024 — snciv Generato dall'IA

Public health worker dismissed claim for higher pay based on de facto managerial duties without formal post.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26259/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of a public health worker's claim for back pay based on de facto managerial duties. The worker argued he performed superior responsibilities as a simple structure manager from 2000 to 2004 despite being formally classified as a non-managerial staff member. The court ruled that such de facto duties do not automatically entitle an employee to higher pay or a corresponding severance allowance unless a formal managerial post exists in the organizational plan.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. n. 502/1992; Art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996: The performance of de facto managerial duties does not grant higher remuneration or increased severance pay unless a corresponding formal post exists in the organizational plan.

Parole chiave

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public health personnel de facto managerial duties organizational plan requirement severance allowance base collective agreement classification sanità mentale accredito per compiti assistenziali retribuzione mensile

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. n. 502/1992
che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale; per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art.
Art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996
502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996, art.
Art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000
5.12.1996, art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000, I biennio economico, art.
Art. 6 c.c.n.l. 17.10.2008
8.6.2000, I biennio economico, art. 6 c.c.n.l. 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d.lgs.
artt. 2103 c.c
Ritenuto, quindi, provato il fatto che l’appellato avesse svolto di fatto le mansioni di responsabile, la Corte capitolina ha osservato che, pur non trovando applicazione gli artt. 2103 c.c.
art. 3 d.lgs. n. 502/1992
che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale; per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art.
art. 50 c.c
502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 c.c.n.l.
art. 26 c.c
5.12.1996, art. 26 c.c.n.l.
art. 6 c.c
8.6.2000, I biennio economico, art. 6 c.c.n.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26821 del 2022
1687 del 2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26821 del 2022 ) – affinché possa riconoscersi al dipendente di avere svolto le mansioni di fatto dirigenziali, “è, comunque, necessario che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 350 del 10/01/2018
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15498 del 11/06/2008
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014
15498 del 11/06/2008, ma si vedano anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014; Cass.
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019
10413 del 14/05/2014; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 229/2019R.G. proposto da AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREMUDA, 18, presso lo studio dell’avvocato SCIATTA ROSA che la rappresenta e difende –ricorrente – contro GABRIELE ABBRUZZESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MESTICHELLI CHIARA Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Personale sanitario – Svolgimento mansioni superiori – Responsabile struttura semplice – Differenze retributive - Presupposti R.G.N. 229/2019 Ud. 13/09/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 2 di 8 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 83/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n-83/2018, pubblicata in data 14 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, decidendo nella regolare costituzione dell’appellato GABRIELE ABBRUZZESE,ha – per quel che ancora rileva nella presente sede – respinto l’appello principale proposto da ASL RIETI nei confronti della sentenza del Tribunale di Rieti n. 57/2015, depositata in data 26 febbraio 2015, la quale, a propria volta, aveva condannato ASL RIETI al pagamento in favore dello stesso GABRIELE ABBRUZZESE della differenza tra la retribuzione di posizione prevista di epoca in epoca dalla contrattazione collettiva - corrispondente alla direzione di unità operativa semplice nel minimo contrattuale - e la retribuzione di posizione in concreto erogata per il periodo dal 13 aprile 2002 al 10 febbraio 2006 oltre accessori, condannando altresì ASL RIETI al pagamento della differenza corrispondente sull'indennità di buonuscita,oltre accessori di legge.

2. GABRIELE ABBRUZZESE aveva adito il Tribunale di Rieti, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che egli aveva svolto, dal settembre 2000 fino ad agosto del 2004 l'incarico di responsabile di struttura semplice e, quindi, mansioni di fatto superioririspetto a quelle corrispondenti alla qualifica di formale appartenenza per tutto il periodo di svolgimento delle stesse, con conseguente accertamento del diritto Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 3 di 8 alla percezione delle differenze retributive anche ai fini della determinazione dell'indennità di buona uscita. A sostegno delle proprie ragioni, l’odierno controricorrente aveva dedotto di essere stato assegnato in modo continuativo e pieno - con provvedimento del dirigente sovraordinato – alle mansioni di responsabile del Centro Diurno-Struttura Semplice con decorrenza dal settembre 2000, esercitando in concreto le funzioni dirigenziali di responsabile della struttura semplice con autonomia gestionale e di spesa, venendo invece formalmente inquadrato come dirigente solo nel settembre 2004.

3. Accolta solo parzialmente la domanda in sede di prime cure – avendo il Tribunale di Rieti giudicato fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da ASL RIETI – la Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame, ritenendo in primo luogo che, pur in assenza di formale indicazione, l’unità presso la quale l’appellato aveva prestato servizio –il Dipartimento di Salute Mentale Mirtense – fosse qualificabile, per le sue caratteristiche, come struttura semplice. Ritenuto, quindi, provato il fatto che l’appellato avesse svolto di fatto le mansioni di responsabile, la Corte capitolina ha osservato che, pur non trovando applicazione gli artt. 2103 c.c. e 52, D.

Lgs. N. 165/2001, doveva tenersi conto delle previsioni di contrattazione collettiva che prevedono una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni idonea ad adeguare il trattamento economico all'effettivo livello di responsabilità attribuito al dirigente. La Corte d’appello ha quindi condiviso la valutazione del giudice di prime cure, nel momento in cui questi aveva riconosciuto all’appellato il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione di posizione per avere svolto,in via di fatto, mansioni proprie di direzione di una struttura semplice.

Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 4 di 8 Conseguentemente, la Corte ha parimenti disatteso le doglianze concernenti la decisione di prime cure nella parte in cui aveva affermato il diritto dell’appellato a veder calcolate tali voci nell’indennità di buonuscita.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora ASL RIETI. Resiste con controricorso GABRIELE ABBRUZZESE.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 27 e 28, CCNL Dirigenza medica 1998-2001; 15, comma 4, D. Lgs. N. 502/1992; 19, 24 e 52, D. Lgs. N. 165/2001. Il ricorso richiama le previsioni di cui all’art. 39, CCNL 1998-2001 e 41 del CCNL 2002-2005 per evidenziare che la retribuzione c.d. “di posizione” è collegata al conferimento dell’incarico e non può essere riconosciuta per il mero svolgimento di fatto delle mansioni, come desumibile dagli artt. 27, lett. b), e 28, CCNL 1998-2001 nonché 15, comma 4, D. Lgs. N. 502/1992 e 19, D. Lgs. N. 165/2001. Argomenta, quindi, che le norme in questione sarebbero state violate dalla decisione impugnata nel momento in cui quest’ultima ha dato rilievo allo svolgimento di fatto delle mansioni ai fini sia del riconoscimento dell’indennità di posizione sia del ricalcolo dell’indennità di buonuscita.

2. Devono essere in primo luogo disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente. Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 5 di 8 In ordine al formarsi di un giudicato sui presupposti in fatto della pretesa azionata dal medesimo controricorrente, si deve rammentare che questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, deve farsi riferimento alla nozione giurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", la quale individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass.

Sez. L - Sentenza n. 32683 del 07/11/2022; Cass. Sez. L -Sentenza n. 28565 del 03/10/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012). Ciò premesso, appare evidente che la costante contestazione, ad opera dell’odierna ricorrente, del diritto del controricorrente a percepire differenzeeconomiche in relazione all’allegato svolgimento di mansioni superiori è valso ad impedire in tutti i gradi di giudizio il consolidarsi di alcuna “unità minima” di giudicato, tale da precludere l’impugnazione in sede di legittimità.

Parimenti è da escludere che il ricorso venga dedurre elementi fattuali nuovi, limitandosi lo stesso a proporre argomentazioni in mero diritto ancorate alle stesse deduzioni del ricorrente. Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 6 di 8 3. Il ricorso è fondato, essendosi la Corte capitolina non conformata ai principi enunciati da questa Corte in materia. 3.1. Si deve, in primo luogo, rilevare che la stessa decisione impugnata ha dato atto dell’assenza in atti di atti idonei a qualificare il Dipartimento presso il quale il controricorrente aveva prestato servizio come un’unità operativa semplice o struttura semplice, ritenendo tuttavia di poter pervenire a tale qualificazione sulla scorta di “altri elementi concorrenti”, non escluse le mere valutazioni espresse da alcuni testimoni escussi in giudizio.

Si deve, inoltre, osservare che – come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1687 del 2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26821 del 2022 ) – affinché possa riconoscersi al dipendente di avere svolto le mansioni di fatto dirigenziali, “è, comunque, necessario che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale; per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui all'art. 3 d.lgs. n. 502/1992 nonché l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 26 c.c.n.l. 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 c.c.n.l. 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d.lgs. n. 502/1992”(così Cass.

Sez. L, Ordinanza n. 26821 del 2022). Nell’assenza, quindi, di una precisa individuazione della posizione dirigenziale sulla base del complesso iter a tal fine previsto, risultava preclusa alla Corte territoriale la possibilità di procedere alla Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 7 di 8 qualificazione della struttura presso la quale operava il controricorrente sulla scorta di mere valutazioni fattuali, dovendosi qui ulteriormente ribadire il principio per cui l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio (Cass.

Sez. L - Sentenza n. 350 del 10/01/2018). Una volta chiarito che alla Corte territoriale era preclusa la possibilità di qualificare l’unità presso la quale prestava servizio il controricorrente come struttura semplice, consegue logicamente che altrettanto fallaci appaiono sia la successiva affermazione per cui il controricorrente aveva svolto di fatto mansioni dirigenziali- atteso che, appunto, non risultava neppure la formale esistenza della posizione dirigenziale che l’ABBRUZZESE avrebbe svolto in via di mero fatto – sia, di riflesso, il riconoscimento al controricorrente del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori. 3.2.

Quanto, poi, al riconoscimento dell’incidenza sull’indennità di buonuscita del periodo in cui il controricorrente avrebbe svolto di fatto mansioni dirigenziali, occorre comunque rilevare che anche in questo caso la decisione della Corte capitolina non si è conformata al principio reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, con la conseguenza che la base retributiva dell'indennità di buonuscita non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza(Cass.

Sez. L, Sentenza n. 15498 del 11/06/2008, ma si vedano anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019). Sez. S4/L- R.G. 229/2019 – CC 13/09/2024 - Pagina nr. 8 di 8 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui enunciati, valutando altresì l’appello incidentale dichiarato assorbito, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese