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Ordinanza — n. 26234/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding joint liability in business lease transfer due to lack of continuity proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26234/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal against the second-instance court's decision denying joint liability for unpaid wages. The lower courts found that while the plaintiff worked under successive lessees, the original company did not continue the business with its unchanged organization after the lease transfer. The court held that the plaintiff failed to prove the necessary continuity required to trigger joint liability under the Civil Code, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 2560 c.c.: In cases of business lease transfer and subsequent re-lease, joint liability applies only if the original lessor continues the activity with the unchanged organizational structure, a burden of proof resting on the party invoking the transfer.

Parole chiave

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joint liability business transfer lease termination continuity of activity Civil Code 2112 labor dispute burden of proof ferie non retribuite

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
L a verifica, poi, dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass.
Art. 2560 c.c.
2112 cc che ex art. 2560 cc.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dal vizio di cui all’art. 360 co.
art. 2112 c.c
E’ ormai un orientamento costante della recente giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c.
art. 2112 cod. civ
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cc, in relazione all’esclusione da responsabilità solidale della società locatrice retrocessionaria dell’azienda affittata ed utilizzatrice di essa mediante nuovo contratto di affitto concesso a terzi.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23765/2018
Cass. n. 16255/2011
23765/2018; Cass. n. 16255/2011, Cass.
Cass. n. 1298/2023
16255/2011, Cass. n. 1298/2023).
Cass. n. 7364/2021
implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 7364/2021, n.
Cass. n. 6649/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20657-2020 proposto da: OMEIR OSAMA MOHAMED MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 19, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro GOLF NAZIONALE S.S.D. A R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 1555/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 2380/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Omeir Osama Mohamed Mohamed ha convenuto in giudizio la Società Sportiva Dilettantistica Golf Nazionale arl, il sig.

Pacetti Felice ed il sig. Polimeni Bruno al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro con livello 4 CCNL Turismo Pubblici Servizi e la Oggetto Qualificazione e retribuzione rapporto privato R.G.N.20657/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC condanna dei primi due a pagamento, in via solidale, della somma di euro 21.176,12, per il periodo dal 9.10.2012 al 30.6.2013, e del terzo al pagamento, in via esclusiva, di euro 18.911,84, per il periodo dall’1.7.2013 al 10.2.2014.

2. Il Tribunale di Viterbo, davanti al quale il giudizio era stato riassunto per competenza territoriale, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e Pacetti Felice dal 9.10.2012 al 30.6.2013, con inquadramento nel livello 4 CCNL Turismo Pubblici Servizi; ha condannato i convenuti in solido al pagamento, per i titoli dedotti nella motivazione del provvedimento, della somma di euro 4.578,68 al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali, rigettando nel resto la domanda.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1555/2020, decidendo sui gravami proposti dalla società e dal lavoratore, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che confermava per la restante parte, ha rigettato la domanda di condanna della Società Sportiva Dilettantistica Golf Nazionale srl al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 9.10.2012 al 30.6.2013.

4. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di secondo grado hanno rilevato, in punto di fatto, che il lavoratore aveva prestato la propria opera alle dipendenze di Pacetti Felice, affittuario della azienda di proprietà della società, dal 9.10.2012al 30.6.2013 e alle dipendenze di Polimeni Bruno, nuovo affittuario dell’azienda, dall’1.7.2013 al 10.2.2014; che in data 30.6.2013 l’azienda del Pacetti veniva restituita all’azienda che la concedeva di nuovo in fitto al Polimeni; in punto di diritto, i giudici medesimi hanno osservato che, poiché non era stato dedotto né provato che, a seguito della retrocessione, vi fosse stata la prosecuzione dell’attività, con l’immutata organizzazione dei beni aziendali, da parte dell’originaria cedente, né risultavail credito riguardante la posizione dell’Omeir dai registri contabili obbligatori, andava esclusa una responsabilità solidale della società sia ex art. 2112 cc che ex art. 2560 cc.

5. La Corte distrettuale ha, poi, affermato, con riguardo alla pretesa del lavoratore di applicazione delle disposizioni del CCNL di settore, che l’originario ricorrente non aveva specificato a quale convenuto si riferisse l’iscrizione ad una associazione sindacale stipulante il CCNL per cui, essendo l’allegazione generica, non poteva applicarsi il principio di non contestazione; inoltre, relativamente alla richiesta dei compensi per la mancata fruizione di permessi e ferie, ha sottolineato che il dipendente non aveva indicato, in maniera rigorosa, di avere lavorato nei giorni di festività e di ferie: il tutto in un contesto in cui la Società sportiva non rispondeva, quale retrocessionaria, dei suddetti debiti e in ossequio al principio secondo cui la “non contestazione” non poteva valere per i contumaci.

6. Avverso la sentenza di secondo grado Omeir Osama Mohamed Mohamed ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La sola intimata Società non ha svolto attività difensiva.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cc, in relazione all’esclusione da responsabilità solidale della società locatrice retrocessionaria dell’azienda affittata ed utilizzatrice di essa mediante nuovo contratto di affitto concesso a terzi. Egli deduce che, ai fini della applicabilità dell’art. 2112 cc in tema di retrocessione, non era necessario che l’utilizzazione dell’azienda venisse proseguita dal locatore in modo diretto, ben potendo che l’utilizzo potesse avvenire mediante la concessione in affitto ad altro conduttore, con la conseguente responsabilità solidale del cedente.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc, con riferimento alla mancata e specifica contestazione del diritto alla quattordicesima mensilità deducendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel ricorso introduttivo era stataspecificata l’applicabilità del CCNL e che l’onere di contestazione di tale circostanza, per la società, derivava dalla sua posizione processuale di convenuta e non dal suo ruolo di parte datoriale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 2697 e 2729 cc, per omessa valutazione delle ammissioni formulate nella memoria difensiva depositata in primo grado relativamente ai permessi, ferie e lavoro estivo. Egli rappresenta di avere specificato, nel ricorso introduttivo, di non avere mai goduto di ferie e permessi retribuiti ex art. 100 CCNL di settore e di avere articolato prova per testi diretta a dimostrare di avere invece lavorato; anche in questo caso egli precisa che la società nulla aveva contestato in ordine a tali punti.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. E’ ormai un orientamento costante della recente giurisprudenza di legittimità quello in virtù del quale, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (Cass. n. 23765/2018; Cass. n. 16255/2011, Cass. n. 1298/2023).

7. L a verifica, poi, dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n. 22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012).

8. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dal vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 nuova formulazione cpc, ha dato atto che non era stata allegata la circostanza relativa alla prosecuzione dell’attività, a seguito della retrocessione, da parte della società cedente che, peraltro, senza soluzione di continuità, aveva immediatamente concesso in fitto l’azienda ad altro cessionario tanto è che il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito con il nuovo affittuario (da Pacetti a Polimeni) in modo continuativo: fino al 30.6.2013 con il Pacetti e dall’1°.7 2013 con il Polimeni.

9. Non è stata dedotta né è stata provata, quindi, da chi invocava gli effetti dell’avvenuto trasferimento, la prosecuzione dell’attività già esercitata in precedenza mediante l’immutata organizzazione aziendale, da parte dell’originaria cedente, che potesse giustificare, secondo i principi statuiti da questa Corte, la responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. in ipotesi di retrocessione.

10. E la pronuncia della Corte di appello, come detto, è in linea con i suddetti principi correttamente richiamati ed applicati.

11. La trattazione del secondo e del terzo motivo resta conseguentemente assorbita perché, essendo stato il ricorso di cassazione proposto solo nei confronti della società ed essendo stata esclusa la legittimazione passiva di essa in ordine alle domande proposte, tutte le doglianze prospettate con i sopra indicati motivi non sono conferenti con la posizione dell’odierna intimata.

12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

13. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo la società svolto attività difensiva.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato