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Decreto — n. 26233/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26233/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 7437-2024, proposto da GRAZIOSI LUIGINA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata ESTER FERRARI MORANDI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VALDINIEVOLE, 11 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente e ASL ROMA 1 intimata Avverso la sentenza n. 8513 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 3 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 26233/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 8513 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 3 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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istituto di previdenza proposta di giudizio garanzia dell'istituzione calcolo della pensione di invalidità continuazione delle prestazioni d'invalidità decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 7437-2024, proposto da GRAZIOSI LUIGINA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata ESTER FERRARI MORANDI, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VALDINIEVOLE, 11 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente e ASL ROMA 1 intimata Avverso la sentenza n. 8513 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 3 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe dichiara irripetibili le spese