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Decreto — n. 26232/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26232/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26232/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19166/2023 R.G. proposto da : FILIPPONE DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N.41, presso lo studio dell’avvocato PEZZALI PAOLA (PZZPLA66T62H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato DE FEO CLAUDIO (DFECLD67R31F839H) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI -intimato- avverso la SENTENZA n. 1053/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26232/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FILIPPONE DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N.41, presso lo studio dell’avvocato PEZZALI PAOLA (PZZPLA66T62H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato DE FEO CLAUDIO (DFECLD67R31F839H) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI -intimato- avverso la SENTENZA n. 1053/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di esecuzione mancato anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1053/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19166/2023 R.G. proposto da : FILIPPONE DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N.41, presso lo studio dell’avvocato PEZZALI PAOLA (PZZPLA66T62H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato DE FEO CLAUDIO (DFECLD67R31F839H) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI -intimato- avverso la SENTENZA n. 1053/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a de