Court rejects public employment candidates' claim when subsequent laws block hiring needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court ruling that favored public employment candidates. While the lower court ignored changing laws that blocked hiring, the Supreme Court held that the administrative asset must remain consistent with the original recruitment notice. Consequently, the court ruled that the Ministry could not proceed with hiring because the legal framework had fundamentally changed, preventing the new appointments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 95, l. n. 311/2004; Art. 2, comma 283, l. n. 244/2007: In public employment privatization, the right of a winning candidate to assume the position is conditional upon the persistence of the organizational structure at the time of appointment; if subsequent laws alter this structure to eliminate the need for new hires, the administration is empowered to block the appointment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10382-2019 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex legein ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro TORTORA SAVERIA, GUERRIERO GRAZIA, ESENTATO MARIA, DELLE DONNE ANNA MARIA ASSUNTA, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TUSCOLANA 1256, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PAOLUCCI, che le rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4706/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 4118/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10382/2019 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 CC RILEVATO - che, con sentenza del 10 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da Saveria Tortora, Grazia Guerriero, Maria Esentato e Anna Maria Assunta Delle Donne nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti, quali vincitrici del concorso pubblico indetto dal predetto Ministero in data 18.10.2004 per la copertura di 90 posti nell’area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, all’assunzione, a decorrere dal 15.9.2007, alle dipendenze del Ministero medesimo con conseguente condanna di questo all’attribuzione della posizione economica e previdenziale ed al pagamento delle dovute spettanze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’irrilevanza nella specie del “factum principis” costituito da sopravvenienze normative – per il periodo fino al 31.12.2007 il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311/2004 e, successivamente, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria –che avevano determinato il venir meno dell’interesse pubblico dell’amministrazione all’assunzione del personale già selezionato; - che il giudice d’appello ha dato, viceversa, rilievo alla natura del bando di concorso quale offerta al pubblico cui consegue un diritto soggettivo all’assunzione del candidato vincitore; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero della Giustizia, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, le originarie istanti;- che le controricorrenti hanno poi presentato memoria .
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione in combinato disposto degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 1, comma 95, l. n. 311/2004, 2, comma 283, l. n. 244/2007 e 1256 c.c., lamenta l’erroneità della ritenuta irrilevanza del factum principis preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro, confermato dal disposto del DPCM 1.4.2008 (attuativo del trasferimento alle ASL delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui all’art. 2, comma 283 l. n. 244/2007), che facoltizzava le ASL ad avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al 15.3.2008 dal Ministero della Giustizia, rendendo evidente che il rapporto di lavoro con i candidati vincitori dei concorsi indetti dall’amministrazione cedente, una volta disposto il trasferimento delle funzioni, poteva essere instaurato solo dall’amministrazione cessionaria; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2058 c.c., il Ministero ricorrente lamenta l’erroneità, a fronte dell’oggettiva impossibilità dell’assunzione, della condanna alla costituzione del rapporto, essendo semmai ammissibile una mera condanna al risarcimento del danno, peraltro, da escludersi in concreto, stante il carattere oggettivo e non colpevole dell’impedimento; - che è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti, perché la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito mira ad assicurare e contemperando la esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali; - che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “esposizione sommaria dei fatti di causa” non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata” (così in motivazione Cass.
S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda “funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata”; - che nel caso di specie, pertanto, la violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. non può essere affermata, posto che gli argomenti sui quali le parti avevano fondato le rispettive posizioni sono chiaramente desumibili dalla sintesi contenuta nella parte introduttiva del ricorso ed inoltre i motivi individuano con chiarezza i vizi addebitati alla sentenza gravata e la questione giuridica rilevante ai fini di causa; - che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento atteso che l’effetto preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come ritenuto dalla Corte territoriale al DPCM dell’aprile del 2008, emanato successivamente al venir meno del blocco delle assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco, che disponeva il trasferimento di funzioni al Servizio sanitario nazionale; - che assume rilievo l’orientamento espresso da questa Corte e richiamato, per sancirne erroneamente l’inconferenza nella specie, dalla stessa Corte territoriale, per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr.
Cass., S.U., n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016) di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tale assetto sia mutato a causa di ius superveniens, ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); - che l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e stabilisce, alla lett. b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale»; - che il successivo comma 284, intitolato «normativa di transizione», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’amministrazione cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e delle collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria in corso alla data del 28 settembre 2007;- che, pertanto, il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del Ministero impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004; - che il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto delledomande originari e; - che in considerazione dell’alternanza dell’esito dei giudizi di merito, conseguente alla peculiarità della fattispecie oggetto della decisione ed alla controvertibilità della questione giuridica in rilievo, va disposta la compensazione delle spese dell’intero processo. -
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza i