Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the applicants failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the opposing parties had not contested the proposed settlement, and the applicants remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the applicants to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7454/2024 R.G. proposto da : MARINO VINCENZINA, DI GRAZIA RAFFAELA, domiciliati come da pec registri di giustizia presso l’avvocato CORRIERE GIANLUCA che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GENOVESE ELVIRA e TESCIONE GIUSEPPE -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA, SCIPLINO ESTER ADA -resistente- avverso la SENTENZA n. 3131/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 14/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che, quanto al Ministero, vanno poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza, mentre nulla è a disporsi rispetto all’INPS, limitatosi alla costituzione in giudizio senza svolgimento di difese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrent i al pagamento, in favore de l Ministero dell’Istruzione e del Merito, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese prenota