Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within forty days. The appellant, Pietro Magliano, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated by the State Attorney. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17082/2023 R.G. proposto da: MAGLIANO PIETRO, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’Avv. LIMATOLA GIOVANNI che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 441/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 08/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.