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Decreto — n. 26163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after court proposed case settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 26163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a ruling within forty days following the court's proposal for case settlement. The applicant, ZIINO BARTOLO, had previously challenged a social security decision by INPS before the Tribunal of Barcellona Pozzo di Gotto. Since the applicant did not actively pursue the judgment, the court ruled the litigation terminated and expenses non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal case settlement proposal extinction of proceedings non-recoverable expenses civil procedure law retroattività della rendita d'invalidità istituto di previdenza prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
477 del 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata il 22 settembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti e già vagliata anche nella decisione del Tribunale;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti e già vagliata anche nella decisione del Tribunale;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 7391-2024, proposto da ZIINO BARTOLO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato SALVATORE IRRERA, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato BRUNO ANDÒ, IN ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 29 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 477 del 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata il 22 settembre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti e già vagliata anche nella decisione del Tribunale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe dichiara irripetibili le spese. Rom