Cassation appeal dismissed by agreement; judgment extinguished and costs awarded to INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant explicitly requested a settlement agreement, which was subsequently communicated to the opposing party. The appellant did not request a formal decision within the statutory forty-day period following the communication of the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: When a party requests a settlement proposal and fails to request a decision within the prescribed time limit, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 8675-2024, proposto da LOMBARDINI ELENA E LOMBARDINI ALESSANDRA, rappresentate e difese, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato FRANCESCO STOLFA, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI, IN ROMA, LARGO ORIAZI E CURIAZI, 3 ricorrenti contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati DARIO MARINUZZI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 451 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 3 ottobre 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere poste a carico delle ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida incomplessivi Euro 2. 5 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.