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Ordinanza — n. 26128/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement agreement terminating the dispute and rendering the appealed judgment ineffective.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26128/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute following a joint settlement agreement between the employer and the employee. Although the lower court had annulled a disciplinary dismissal in favor of the employee, the parties mutually agreed to resolve the matter entirely. Consequently, the court ruled that the legal effect of the appealed judgment ceased and ordered the full compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A settlement agreement between parties terminates the subject matter of the dispute, rendering the appealed judgment ineffective and necessitating the full compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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settlement agreement cessation of dispute disciplinary dismissal litigation costs transactio appeal termination labor law revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Mario Taverna, rispettivamente nell’interesse di Milone Loreto e della San Raffaele spa, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 cpc, avendo le parti interamente definito la pendenza, a mezzo di accordo transattivo, relativa alla sentenza impugnata.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per effetto dell’accordo transattivo, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
115/2002, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3146-2022 proposto da: SAN RAFFAELE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell'avvocato MARCO TAVERNESE, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MILONE LORETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE ANGELIS; -controricorrente - avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 352/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Licenziamento ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.3146/2022 Cron. Rep. Ud.11/09/2024 CC RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 575/2021 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sulmona con la quale era stata accertata l’insussistenza dei fatti addebitati dalla San Raffaele spa al dipendente Milone Loreto, con le due lettere del 4.9.2018 e del 4.10.2018, ed era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato il 12.10.2018, con condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria.

2. Avverso tale sentenza la San Raffaele spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso Loreto Milone.

3. Con nota del 15.5.2024 l’Avv. Domenico De Angelis e l’Avv. Mario Taverna, rispettivamente nell’interesse di Milone Loreto e della San Raffaele spa, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 cpc, avendo le parti interamente definito la pendenza, a mezzo di accordo transattivo, relativa alla sentenza impugnata.

4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Preliminarmente, alla luce dell’accordo conciliativo intervenuto, in conformità della congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate.

7. Per effetto dell’accordo transattivo, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). PQM La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così dec