Cassation appeal dismissed as withdrawn by applicant after forty-day period for decision expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the applicant failed to request a decision within the forty-day statutory period following the court's proposal for settlement. The parties had previously agreed to a settlement proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which the applicant did not contest. Consequently, the court extinguished the proceedings and ruled that litigation costs were non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso 12972-2020, proposto da DELLA GRECA FRANCESCO, DELLA GRECA MONICA NATALINA, DI NICUOLO MARIA ANTONIETTA, rappresentati e difesi, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati FRANCESCO TATA e VINCENZO GIFOLI, domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 51, presso lo studio dell’avvocata ITALA DI PAOLA ricorrenti contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 670 del 2019 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 14 novembre 2019 (RG 555/2017), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente versata in atti nel presente giudizio di legittimità e sottoscritta dalle parti, in una controversia avente ad oggetto la connessa richiesta dell’indennità di disoccupazione agricola;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.