Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal against the INPS judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the required forty-day window. Although a proposal for settlement was communicated to the parties, the appellant did not act to finalize the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a settlement proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO Esaminato il ricorso 31970-2020, proposto da APOLITO ANGELO, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato FRANCESCA DE MARCO, e domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - Avverso la sentenza n. 473 del 2020 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 3 giugno 2020 (RG 1053/2018), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto la parte evocata in causanon ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
-2 - Dichiara estinto il giudizio. Roma, 26set